IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  luglio 1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera c) del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 -
registrato  alla  Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n.
1,  foglio  n.  280  -  con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31
dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  gia'
beneficiarie del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della
legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, registrato
alla  Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio
n.  62,  con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Vista  l'istanza presentata dalla S.p.a. Tecnotubi, con la quale e'
stata  richiesta  la  concessione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996,   ai   sensi  della  citata  legge  n.  608/1996  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1  della  legge  n.  608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e
gestiti  dalle  aziende  in  questione  o  posti in essere in base al
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma
46,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' del citato decreto
interministeriale  n.  30874,  del  27  marzo  2002,  in  favore  dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della
legge  28 dicembre  2001,  n. 448, e del decreto interministeriale n.
30874, del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26
aprile  2002,  foglio  n.  280,  registro  n.  1,  foglio  n. 280, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto direttoriale del 25
luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tecnotubi, con sede in Torre
Annunziata  (Napoli),  unita'  di Torre Annunziata, per un massimo di
dieci  unita'  lavorative  per  il  periodo  dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2002.