IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza,   a  seguito  degli  eventi  alluvionali  e  dei  dissesti
idrogeologici  del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province
del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  province  di  Varese,  Como, Milano e Bergamo
colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio  2002,  concernente  l'estensione  temporale dello stato di
emergenza  nel  territorio  delle  province di Varese, Como, Milano e
Bergamo  colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  nel  territorio delle province di Bologna e Modena colpito
dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al
12 maggio  2002  e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna
in   conseguenza  della  piena  del  Po  che  ha  causato  pericolosi
spiaggiamenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  province  di  Cuneo,  Torino  ed Asti colpito
dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli,
Novara   e   Verbano-Cusio-Ossola   colpito  dall'eccezionale  evento
atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia
colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 luglio  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza   nel   territorio   della   provincia   di  Cuneo  colpito
dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel   territorio  della  regione  Veneto  in  relazione  agli  eventi
atmosferici  dal  2  al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal
23 giugno al 25 giugno 2002;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la  ripresa  delle attivita' produttive e il ripristino
delle infrastrutture;
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia  Giulia  ed  Emilia  Romagna,  per gli ambiti territoriali di
rispettiva   competenza,   provvedono,  anche  avvalendosi  di  altri
soggetti  con  compiti attuativi, alla realizzazione degli interventi
urgenti  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli eventi
alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici  di  cui  ai decreti del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  citati  in  premessa.  I
presidenti  delle  regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   adottano  piani  regionali  che  definiscono
interventi   straordinari   per   il  ripristino,  in  condizioni  di
sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia
e  per  la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e
per  la stabilizzazione dei versanti, nonche' per la realizzazione di
adeguate  opere di prevenzione dei rischi e per la messa in sicurezza
relativa  ai  dissesti  idrogeologici  ed al controllo delle piene. I
medesimi piani possono prevedere l'erogazione di contributi in favore
di  proprietari di immobili privati adibiti ad abitazione principale,
distrutti  o  non ripristinabili ed oggetto di ordinanza di sgombero,
da  determinarsi  con  le  modalita'  e  nelle  misure previste dagli
articoli   4   e   4-bis   della  legge  11 dicembre  2000,  n.  365,
applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4,
della legge 30 marzo 1998, n. 61. Nei piani regionali possono essere,
altresi', ricompresi ed attuati, con le procedure e le deroghe di cui
alla  presente  ordinanza,  ulteriori  interventi  urgenti finanziati
dalla   Comunita'   europea,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle
regioni,  dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi
pubblici,   finalizzati   alla   riparazione   dei   danni  cagionati
dall'evento   calamitoso,  ed  alla  rimozione  delle  situazioni  di
pericolo,  nonche' alla prevenzione dei relativi rischi. Negli stessi
piani  possono inoltre essere ricompresi gli interventi eventualmente
disposti  anche  dagli  enti  locali  per  far fronte alla prima fase
dell'emergenza.
  2.   Nei  piani  regionali  possono  essere,  altresi',  ricompresi
ulteriori  interventi  urgenti  per il ripristino o il recupero della
funzionalita'    ed    il    miglioramento    dell'efficienza   delle
infrastrutture   rurali,  tra  cui  strade  interpoderali,  opere  di
approvvigionamento  idrico,  reti  irrigue  ed  impianti  irrigui non
ricadenti  in  comprensori  di  bonifica,  e delle opere di bonifica,
anche mediante la concessione di contributi di pronto intervento.
  3.  La  priorita'  nell'attuazione  degli  interventi  deve  essere
attribuita  al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate,
alla  pulizia  e  manutenzione  straordinaria  degli  alvei dei corsi
d'acqua e delle opere di difesa idraulica.
  4. I piani regionali di interventi straordinari vengono predisposti
tenuto  conto  delle  eventuali proposte formulate dai comuni e dalle
province  per  quanto di rispettiva competenza. Gli interventi devono
essere  progettati e realizzati tenuto conto delle prescrizioni delle
autorita'  di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale
in materia idraulica.
  5.  I  piani  regionali,  comprensivi  degli  importi  previsti per
ciascun  intervento,  preliminarmente  alla relativa attuazione, sono
sottoposti  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  anche  per stralci, e possono essere rimodulati ed integrati
con la stessa procedura.
  6.  I  Presidenti  delle  regioni provvedono al coordinamento degli
interventi  ricompresi  nei  piani  regionali adottati ai sensi della
presente ordinanza, incidenti su ambiti territoriali gia' interessati
dagli  eventi  alluvionali  dell'ottobre  - novembre 2000, con quelli
gia'   avviati   per   il   superamento   delle  predette  situazioni
emergenziali.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
i  Presidenti delle regioni possono utilizzare il personale assunto a
tempo determinato per le esigenze connesse con gli eventi alluvionali
dell'ottobre -novembre 2000, ed attualmente in servizio.