IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture; Acquisita l'intesa delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti con compiti attuativi, alla realizzazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. I presidenti delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adottano piani regionali che definiscono interventi straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e per la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonche' per la realizzazione di adeguate opere di prevenzione dei rischi e per la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene. I medesimi piani possono prevedere l'erogazione di contributi in favore di proprietari di immobili privati adibiti ad abitazione principale, distrutti o non ripristinabili ed oggetto di ordinanza di sgombero, da determinarsi con le modalita' e nelle misure previste dagli articoli 4 e 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. Nei piani regionali possono essere, altresi', ricompresi ed attuati, con le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici, finalizzati alla riparazione dei danni cagionati dall'evento calamitoso, ed alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' alla prevenzione dei relativi rischi. Negli stessi piani possono inoltre essere ricompresi gli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase dell'emergenza. 2. Nei piani regionali possono essere, altresi', ricompresi ulteriori interventi urgenti per il ripristino o il recupero della funzionalita' ed il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture rurali, tra cui strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, reti irrigue ed impianti irrigui non ricadenti in comprensori di bonifica, e delle opere di bonifica, anche mediante la concessione di contributi di pronto intervento. 3. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. 4. I piani regionali di interventi straordinari vengono predisposti tenuto conto delle eventuali proposte formulate dai comuni e dalle province per quanto di rispettiva competenza. Gli interventi devono essere progettati e realizzati tenuto conto delle prescrizioni delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale in materia idraulica. 5. I piani regionali, comprensivi degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla relativa attuazione, sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e possono essere rimodulati ed integrati con la stessa procedura. 6. I Presidenti delle regioni provvedono al coordinamento degli interventi ricompresi nei piani regionali adottati ai sensi della presente ordinanza, incidenti su ambiti territoriali gia' interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, con quelli gia' avviati per il superamento delle predette situazioni emergenziali. 7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Presidenti delle regioni possono utilizzare il personale assunto a tempo determinato per le esigenze connesse con gli eventi alluvionali dell'ottobre -novembre 2000, ed attualmente in servizio.