L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1 agosto 2002;
  Premesso che:
    l'art.  1,  comma  1,  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito:  legge  n.  481/1995)  dispone che l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la concorrenza
nei servizi di pubblica utilita' del settore dell'energia elettrica;
    l'art.  2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995, prevede
che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso
e di interconnessione alle reti;
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede
che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e
l'erogazione  dei  servizi di pubblica utilita' da parte dei soggetti
esercenti detti servizi;
    l'art.  10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
di  attuazione  della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato   interno   dell'energia   elettrica   (di  seguito:  decreto
legislativo n. 79/1999), dispone che con provvedimento dell'Autorita'
vengano  individuati  modalita'  e  condizioni  delle importazioni di
energia  elettrica  nel caso che risultino insufficienti le capacita'
di  trasporto  disponibili,  tenuto  conto  di  una equa ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
    l'art.  3,  comma  3, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone
che  l'Autorita'  fissi  le  condizioni  atte a garantire a tutti gli
utenti  della  rete  la  liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita'  e  la  neutralita'  dei servizi di trasmissione e di
dispacciamento sul territorio nazionale;
    l'art.  3,  comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone,
tra  l'altro,  che  la  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il Gestore della rete) deliberi gli
interventi  di  sviluppo  della  rete  di  trasmissione nazionale nel
rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive);
    l'art.  2,  lettera  c), della convenzione tipo per la disciplina
degli  interventi  di  manutenzione  e  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione  nazionale  e  dei  dispositivi  di interconnessione con
altre  reti  di  cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di
seguito:  convenzione-tipo) prevede che l'attivita' di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale sia parte integrante dell'attivita' di
trasmissione dell'energia elettrica;
    l'art.   10,   comma   3,  della  convenzione  tra  il  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della
rete  approvata  con  decreto  del  medesimo Ministro 17 luglio 2000,
recante  attribuzione  della  concessione alla societa' Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione
e  di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 dell'1
agosto   2000   (di   seguito:   concessione  di  trasmissione  e  di
dispacciamento),  dispone  che,  per quanto attiene gli interventi di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale riguardanti nuove linee
e   stazioni  elettriche,  il  Gestore  della  rete  possa  procedere
direttamente   ovvero   ricorrere   ad  una  procedura  di  confronto
concorrenziale  per  la  selezione  del soggetto che diviene titolare
dell'intervento di sviluppo medesimo;
    l'art.  3,  comma  6,  quarto periodo, del decreto legislativo n.
79/1999  dispone  che  in  nessun caso possano essere riconosciuti ai
proprietari  di  porzioni  della  rete di trasmissione nazionale, o a
coloro  che  ne  abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di
priorita'  o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo
della stessa;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    la  direttiva  96/92/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la concessione di trasmissione e di dispacciamento;
    la convenzione-tipo;
  Viste:
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 recante
condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma  3,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001
(di seguito: deliberazione n. 95/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  ottobre  2001,  n.  228/01
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente
modificata e integrata;
  Considerato che:
    la capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica
sulla  rete  di  interconnessione  con  l'estero e', da diversi anni,
oggetto  di  richieste  largamente  superiori rispetto alle quantita'
disponibili  compatibilmente con la gestione in sicurezza del sistema
elettrico  italiano;  e  che,  in  particolare per le assegnazioni ai
clienti  del mercato libero, il rapporto tra richieste di capacita' e
capacita'  disponibile  ha  raggiunto il valore di circa 6 per l'anno
2001  e circa 10 per l'anno 2002, ponendo in evidenza il degradamento
progressivo  dell'adeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete
di interconnessione con l' estero nei confronti della domanda;
    l'incremento  della capacita' di interconnessione con l'estero e'
condizione  necessaria  al  fine di aumentare il grado di concorrenza
nelle attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e
vendita  dell'energia  elettrica  sul  territorio nazionale, definite
come  attivita'  libere dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
n. 79/1999, nonche' la diversificazione tipologica e geografica delle
fonti  di  approvvigionamento  e  che  l'aumento  della  capacita' di
interconnessione  rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per
la promozione della concorrenza;
    alcune  imprese  operanti nel settore dell'energia elettrica, per
ovviare  alle predette limitazioni dovute alla scarsita' di capacita'
di  trasporto  sulla  rete  di  interconnessione  con l'estero, hanno
segnalato  all'Autorita'  il  proprio  interesse  a  contribuire alla
realizzazione  di  nuove  infrastrutture  a rete, oltre a quelle gia'
deliberate  e poste in realizzazione dal Gestore della rete secondo i
meccanismi  della  procedura  di confronto concorrenziale di cui alle
premesse, per incrementare la medesima capacita';
    il   contributo   di   soggetti   terzi  al  potenziamento  delle
infrastrutture   di   cui  al  precedente  alinea  puo'  mitigare  la
persistente  inadeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete di
interconnessione  con  l'estero,  contribuendo  a ridurre l'esistente
divario  tra  capacita'  di  trasporto  disponibili e richieste della
medesima   e,   quindi,   ad  incrementare  l'incidenza  dell'energia
elettrica   estera   nell'offerta  energetica  italiana  al  fine  di
promuovere   la  concorrenza  tra  produttori  ed  importatori  della
medesima;
    il  contributo  dei  predetti  soggetti  al  potenziamento  delle
infrastrutture  di  rete  puo'  essere attivato in misura adeguata al
perseguimento   delle   finalita'   di   cui  al  precedente  alinea,
prevedendo,  come alternativa temporanea agli esistenti meccanismi di
remunerazione in numerano degli interventi di sviluppo e solo per gli
investimenti  infrastrutturali  sulla  rete  di  interconnessione con
l'estero,   una  remunerazione  in  natura  attraverso,  ad  esempio,
l'attribuzione  ai  medesimi  soggetti  di  una garanzia pluriennale,
limitata  per  tempo e quantita', che consenta ai medesimi soggetti o
ad imprese ad essi associate il recupero di tali costi principalmente
attraverso  l'attivita'  di  importazione  e  di vendita dell'energia
elettrica proveniente dall'estero;
    l'accesso  a  titolo  prioritario di una quota della capacita' di
trasporto   sulla   rete   di   interconnessione  con  l'estero  resa
disponibile a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture con
il  concorso  di  soggetti  interessati costituisce una soluzione per
attribuire  la  garanzia  pluriennale di cui al precedente alinea, al
fine   di   rendere  possibile  la  partecipazione  dei  medesimi  al
potenziamento infrastrutturale;
    l'incremento  complessivo  di  capacita' di trasporto adeguato al
perseguimento  delle  suddette  finalita'  nel  lungo periodo dipende
dall'evoluzione  del  sistema elettrico, sia in termini di variazione
del fabbisogno di energia elettrica, sia in termini di variazione del
numero  e  della  tipologia  degli  impianti di produzione di energia
elettrica in Europa;
    l'attribuzione  dell'accesso  a  titolo  prioritario  di quote di
capacita'  di  trasporto  sulla rete di interconnessione con l'estero
costituisce   una   fattispecie   di   accesso   alle  reti  regolato
dall'Autorita'  nel pieno rispetto dei principi di garanzia per tutti
gli  utenti  della  rete  della  liberta'  di  accesso  a  parita' di
condizioni,  di  imparzialita'  e di neutralita' dei servizi pubblica
utilita',  in quanto i soggetti beneficiari del titolo prioritario si
trovano  nelle  condizioni  di  chi  ha  realizzato un investimento a
propria  cura  e  spese  per  ovviare  ad una carenza di capacita' di
trasporto  sulla  rete  di  trasmissione  nazionale  che  costituisce
infrastruttura  essenziale  per  l'erogazione  di servizi di pubblica
utilita'  alla  generalita'  dell'utenza  ed in quanto a tali diritti
prioritari puo' accedere qualunque soggetto si trovi nelle condizioni
appena individuate;
    l'accesso  a  titolo prioritario e' compatibile sia con l'assetto
vigente dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica, in cui
la  gestione  della  rete  e la titolarita' delle infrastrutture sono
separate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, sia
con  un  assetto  in  cui  gestione  della  rete  e titolarita' delle
infrastrutture sono unificate;
  Ritenuto che sia necessario:
    prevedere,  nel  quadro  delle  disposizioni aventi ad oggetto la
disciplina   delle   modalita'  di  allocazione  della  capacita'  di
trasporto  sulle  infrastrutture  a  rete  di  interconnessione con i
sistemi  elettrici  degli  Stati  confinanti,  il  riconoscimento  di
diritti  di  accesso  a  titolo  prioritario ad una quota della nuova
capacita'  di  trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero,
come  determinata  dal  Gestore  della  rete  a  cui  e' intestata la
gestione   unificata   dell'intera  rete  di  trasmissione  nazionale
comprensiva  delle  nuove infrastrutture, nel caso in cui il soggetto
interessato  sostenga  le  spese  necessarie  per  la  realizzazione,
esercizio e manutenzione delle nuove opere infrastrutturali;
    completare   la   disciplina   dell'accesso  alle  reti  mediante
l'introduzione   dell'accesso   prioritario   a  condizioni  regolate
dall'Autorita'  come  meccanismo  ulteriore  ed additivo alla normale
procedura  di  sviluppo  delle  reti;  e  che  tale  disciplina possa
costituire  una  valida  alternativa  nel  caso  in  cui  la predetta
procedura  non  sia  adeguata  nel  favorire l'approntamento di nuove
infrastrutture  di trasporto in alcune situazioni, quali quella della
rete  di  interconnessione  con  l'estero,  di  particolare rilevanza
strutturale e strategica;
    dare  impulso, con la determinazione di cui al precedente alinea,
al  raggiungimento di condizioni strutturali coerenti con l'effettivo
livello   della   domanda   di  capacita'  di  trasporto  strumentale
all'importazione  di  energia  elettrica  e,  quindi, per determinare
condizioni  di  effettiva  concorrenza nei segmenti della produzione,
importazione,  esportazione  e  vendita  di energia elettrica, in tal
modo   favorendo   altresi'  il  processo  di  riduzione  dei  prezzi
dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
    stabilire  un  periodo pari ad un quinquennio come periodo in cui
possano   essere   definiti  interventi  di  realizzazione  di  nuove
infrastrutture  a  cui  e'  associato  il diritto di accesso a titolo
prioritario  ritenendo,  almeno  in  una  prima  fase,  tale  periodo
adeguato  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al precedente
alinea;
    prevedere  modalita' e condizioni per l'attribuzione dell'accesso
a  titolo  prioritario  ai soggetti interessati, affinche' il Gestore
della  rete  organizzi,  nell'ambito dei propri programmi di sviluppo
diretto  della rete di trasmissione nazionale, procedure di selezione
delle   iniziative   di   potenziamento  infrastrutturale,  cui  sono
associati  diritti  di accesso a titolo prioritario, nel rispetto dei
principi  di  pubblicita',  trasparenza  e  non  discriminazione  tra
soggetti in quanto fattispecie specifica dell'accesso alle reti;
    concedere  l'accesso  a  titolo  prioritario  alla  capacita'  di
trasporto  sull'interconnessione  limitatamente  ad  una  quota della
capacita'  di  trasporto resa disponibile dai soggetti che sostengono
le  spese  necessarie agli interventi di sviluppo e per un periodo di
tempo  limitato,  tali  da consentire il recupero dei costi sostenuti
per la realizzazione e per l'esercizio e la manutenzione nel medesimo
periodo delle nuove infrastrutture;
    porre, ai fini della promozione della concorrenza nelle attivita'
di  produzione,  di  importazione  e di vendita di energia elettrica,
limitazioni  alle  quote  massime  di  accesso  a  titolo prioritario
detenibili  dai  singoli soggetti ovvero dai gruppi di imprese attivi
nelle predette attivita';
    definire  il  limite  di  cui  al  precedente  alinea  in modo da
consentire  la  realizzazione di almeno un collegamento a tensione di
380   kV  da  parte  di  un  unico  soggetto  che  intende  avvalersi
dell'accesso a titolo prioritario;

                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate e richiamate nell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  277  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297
del  22  dicembre  2001,  e  sue successive modifiche, integrate come
segue:
    a) capacita'  di  trasporto  e'  il massimo flusso di potenza che
puo'  essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con
la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
    b) concessione   di   trasmissione  e  di  dispacciamento  e'  la
concessione   alla   societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  S.p.a. delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento
dell'energia  elettrica  sul  territorio  nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000;
    c) convenzione-tipo  e'  la  convenzione  tipo  per la disciplina
degli  interventi  di  manutenzione  e  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione  nazionale  e  dei  dispositivi  di interconnessione con
altre  reti  di  cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001;
    d) elemento  di  rete  e'  uno dei componenti elettrici o un loro
insieme  facente  parte  di una rete elettrica, individuato in base a
criteri  funzionali  in  relazione all'attivita' di trasmissione o di
distribuzione  dell'energia  elettrica;  ad  esempio  una  linea,  un
trasformatore;
    e) intervento  di  sviluppo  diretto e' un intervento di sviluppo
della  rete di trasmissione nazionale per nuove infrastrutture la cui
realizzazione,  manutenzione  ed esercizio sono assegnati dal Gestore
della   rete   ad   un  soggetto  terzo  e  a  cui  e'  associato  il
riconoscimento   dell'accesso  a  titolo  prioritario  ai  sensi  del
presente provvedimento;
    f) programma   di   immissione  e'  il  diagramma  temporale  che
definisce  gli  impegni ad immettere energia elettrica nelle reti con
obbligo di connessione di terzi;
    g) programma  di prelievo e' il diagramma temporale che definisce
gli  impegni  a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di
connessione di terzi;
    h) zone di rete sono le zone della rete rilevante di cui all'art.
1,  lettera rr., dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30
aprile  2001,  n.  95/01  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 148 del 28 giugno 2001.