L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 1 agosto 2002; Premesso che: l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) dispone che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la concorrenza nei servizi di pubblica utilita' del settore dell'energia elettrica; l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilita' da parte dei soggetti esercenti detti servizi; l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), dispone che con provvedimento dell'Autorita' vengano individuati modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale; l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone, tra l'altro, che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deliberi gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive); l'art. 2, lettera c), della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: convenzione-tipo) prevede che l'attivita' di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia parte integrante dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica; l'art. 10, comma 3, della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete approvata con decreto del medesimo Ministro 17 luglio 2000, recante attribuzione della concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 dell'1 agosto 2000 (di seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento), dispone che, per quanto attiene gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale riguardanti nuove linee e stazioni elettriche, il Gestore della rete possa procedere direttamente ovvero ricorrere ad una procedura di confronto concorrenziale per la selezione del soggetto che diviene titolare dell'intervento di sviluppo medesimo; l'art. 3, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 dispone che in nessun caso possano essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa; Visti: la legge n. 481/1995; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la concessione di trasmissione e di dispacciamento; la convenzione-tipo; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata; Considerato che: la capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con l'estero e', da diversi anni, oggetto di richieste largamente superiori rispetto alle quantita' disponibili compatibilmente con la gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano; e che, in particolare per le assegnazioni ai clienti del mercato libero, il rapporto tra richieste di capacita' e capacita' disponibile ha raggiunto il valore di circa 6 per l'anno 2001 e circa 10 per l'anno 2002, ponendo in evidenza il degradamento progressivo dell'adeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l' estero nei confronti della domanda; l'incremento della capacita' di interconnessione con l'estero e' condizione necessaria al fine di aumentare il grado di concorrenza nelle attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale, definite come attivita' libere dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento e che l'aumento della capacita' di interconnessione rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per la promozione della concorrenza; alcune imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, per ovviare alle predette limitazioni dovute alla scarsita' di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, hanno segnalato all'Autorita' il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di nuove infrastrutture a rete, oltre a quelle gia' deliberate e poste in realizzazione dal Gestore della rete secondo i meccanismi della procedura di confronto concorrenziale di cui alle premesse, per incrementare la medesima capacita'; il contributo di soggetti terzi al potenziamento delle infrastrutture di cui al precedente alinea puo' mitigare la persistente inadeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, contribuendo a ridurre l'esistente divario tra capacita' di trasporto disponibili e richieste della medesima e, quindi, ad incrementare l'incidenza dell'energia elettrica estera nell'offerta energetica italiana al fine di promuovere la concorrenza tra produttori ed importatori della medesima; il contributo dei predetti soggetti al potenziamento delle infrastrutture di rete puo' essere attivato in misura adeguata al perseguimento delle finalita' di cui al precedente alinea, prevedendo, come alternativa temporanea agli esistenti meccanismi di remunerazione in numerano degli interventi di sviluppo e solo per gli investimenti infrastrutturali sulla rete di interconnessione con l'estero, una remunerazione in natura attraverso, ad esempio, l'attribuzione ai medesimi soggetti di una garanzia pluriennale, limitata per tempo e quantita', che consenta ai medesimi soggetti o ad imprese ad essi associate il recupero di tali costi principalmente attraverso l'attivita' di importazione e di vendita dell'energia elettrica proveniente dall'estero; l'accesso a titolo prioritario di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero resa disponibile a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture con il concorso di soggetti interessati costituisce una soluzione per attribuire la garanzia pluriennale di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la partecipazione dei medesimi al potenziamento infrastrutturale; l'incremento complessivo di capacita' di trasporto adeguato al perseguimento delle suddette finalita' nel lungo periodo dipende dall'evoluzione del sistema elettrico, sia in termini di variazione del fabbisogno di energia elettrica, sia in termini di variazione del numero e della tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica in Europa; l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario di quote di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero costituisce una fattispecie di accesso alle reti regolato dall'Autorita' nel pieno rispetto dei principi di garanzia per tutti gli utenti della rete della liberta' di accesso a parita' di condizioni, di imparzialita' e di neutralita' dei servizi pubblica utilita', in quanto i soggetti beneficiari del titolo prioritario si trovano nelle condizioni di chi ha realizzato un investimento a propria cura e spese per ovviare ad una carenza di capacita' di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale che costituisce infrastruttura essenziale per l'erogazione di servizi di pubblica utilita' alla generalita' dell'utenza ed in quanto a tali diritti prioritari puo' accedere qualunque soggetto si trovi nelle condizioni appena individuate; l'accesso a titolo prioritario e' compatibile sia con l'assetto vigente dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica, in cui la gestione della rete e la titolarita' delle infrastrutture sono separate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, sia con un assetto in cui gestione della rete e titolarita' delle infrastrutture sono unificate; Ritenuto che sia necessario: prevedere, nel quadro delle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina delle modalita' di allocazione della capacita' di trasporto sulle infrastrutture a rete di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario ad una quota della nuova capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, come determinata dal Gestore della rete a cui e' intestata la gestione unificata dell'intera rete di trasmissione nazionale comprensiva delle nuove infrastrutture, nel caso in cui il soggetto interessato sostenga le spese necessarie per la realizzazione, esercizio e manutenzione delle nuove opere infrastrutturali; completare la disciplina dell'accesso alle reti mediante l'introduzione dell'accesso prioritario a condizioni regolate dall'Autorita' come meccanismo ulteriore ed additivo alla normale procedura di sviluppo delle reti; e che tale disciplina possa costituire una valida alternativa nel caso in cui la predetta procedura non sia adeguata nel favorire l'approntamento di nuove infrastrutture di trasporto in alcune situazioni, quali quella della rete di interconnessione con l'estero, di particolare rilevanza strutturale e strategica; dare impulso, con la determinazione di cui al precedente alinea, al raggiungimento di condizioni strutturali coerenti con l'effettivo livello della domanda di capacita' di trasporto strumentale all'importazione di energia elettrica e, quindi, per determinare condizioni di effettiva concorrenza nei segmenti della produzione, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica, in tal modo favorendo altresi' il processo di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; stabilire un periodo pari ad un quinquennio come periodo in cui possano essere definiti interventi di realizzazione di nuove infrastrutture a cui e' associato il diritto di accesso a titolo prioritario ritenendo, almeno in una prima fase, tale periodo adeguato al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea; prevedere modalita' e condizioni per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario ai soggetti interessati, affinche' il Gestore della rete organizzi, nell'ambito dei propri programmi di sviluppo diretto della rete di trasmissione nazionale, procedure di selezione delle iniziative di potenziamento infrastrutturale, cui sono associati diritti di accesso a titolo prioritario, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione tra soggetti in quanto fattispecie specifica dell'accesso alle reti; concedere l'accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sull'interconnessione limitatamente ad una quota della capacita' di trasporto resa disponibile dai soggetti che sostengono le spese necessarie agli interventi di sviluppo e per un periodo di tempo limitato, tali da consentire il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione e per l'esercizio e la manutenzione nel medesimo periodo delle nuove infrastrutture; porre, ai fini della promozione della concorrenza nelle attivita' di produzione, di importazione e di vendita di energia elettrica, limitazioni alle quote massime di accesso a titolo prioritario detenibili dai singoli soggetti ovvero dai gruppi di imprese attivi nelle predette attivita'; definire il limite di cui al precedente alinea in modo da consentire la realizzazione di almeno un collegamento a tensione di 380 kV da parte di un unico soggetto che intende avvalersi dell'accesso a titolo prioritario; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche, integrate come segue: a) capacita' di trasporto e' il massimo flusso di potenza che puo' essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico; b) concessione di trasmissione e di dispacciamento e' la concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000; c) convenzione-tipo e' la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001; d) elemento di rete e' uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte di una rete elettrica, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attivita' di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore; e) intervento di sviluppo diretto e' un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per nuove infrastrutture la cui realizzazione, manutenzione ed esercizio sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo e a cui e' associato il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento; f) programma di immissione e' il diagramma temporale che definisce gli impegni ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi; g) programma di prelievo e' il diagramma temporale che definisce gli impegni a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi; h) zone di rete sono le zone della rete rilevante di cui all'art. 1, lettera rr., dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001.