IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista   la   legge   5   novembre   1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni, ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera a) e comma 12, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 4, del decreto-legge 3
maggio  2001,  n.  158,  convertito, senza modificazioni, nella legge
2 luglio 2001, n. 248;
  Visto  il decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte
dei  conti il 1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
5  settembre  2001, con il quale, agli articoli 1 e 5, viene disposto
rispettivamente   che,   il  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, e' prorogato fino al 30 giugno 2002 e che il
medesimo trattamento, in deroga alla normativa vigente in materia, e'
concesso   ai   lavoratori   dipendenti   dalle  aziende  industriali
appaltatrici  di  lavori di installazione di reti telefoniche, per le
quali  sussistano  le  condizioni  ed  i  requisiti  del  decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1999;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella  parte  in  cui  prevede  che  il  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   puo'   disporre   il  completamento  degli  interventi  di
integrazione  salariale straordinaria di cui ai citati articoli 1 e 5
del  decreto  interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001 nel limite
della  spesa  complessiva  di  Euro  215.878.984 (corrispondenti a L.
418.000.000.349,68);
  Vista   la   nota  della  Direzione  generale  della  tutela  delle
condizioni  di  lavoro  -  Div. IX - del 6 novembre 2001, nella quale
viene  evidenziata l'insufficienza dei fondi destinati al trattamento
di  cui  trattasi,  in particolare per le istanze relative all'art. 5
del sopracitato decreto interministeriale;
  Constatato,  pertanto,  che  il limite di spesa stabilito dai sopra
richiamati  articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del
6   giugno   2001,  pari,  rispettivamente  a  35  miliardi  di  lire
(corrispondenti   a   Euro 18.075.991,46)   e  33  miliardi  di  lire
(corrispondenti  a Euro 17.043.077,66), risulta insufficiente ai fini
del pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale
per i lavoratori operanti nelle imprese di cui trattasi;
  Viste  le  successive  note datate 1 febbraio 2002 e 10 aprile 2002
della  suddetta  Direzione  generale della tutela delle condizioni di
lavoro  -  Div.  IX  -  con le quali sono stati trasmessi i prospetti
relativi  alle  eccedenze  dichiarate  dalle aziende di cui trattasi,
aggiornato  sulla  base degli ultimi accordi conclusi e da cui emerge
l'onere  necessario  ai  fini  della  completa  attuazione  di quanto
previsto  dai  citati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n.
30012 del 6 giugno 2001;
  Ritenuta  pertanto  la  necessita' di rifinanziare i trattamenti di
cui  ai sopra richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale
n.  30012  del  6  giugno 2001, rispettivamente per Euro 7.626.479,00
(corrispondenti   a   L. 14.766.922.000)  e  per  Euro  18.835.663,00
(corrispondenti a L. 36.470.929.000), al fine di poter dare effettiva
attuazione  agli  accordi ministeriali relativi alla prosecuzione del
trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di
35  miliardi  di  lire  (corrispondenti a Euro 18.075.991,46) e di 33
miliardi  di  lire  (corrispondenti a Euro 17.043.077,66), stabilito,
rispettivamente,  dagli  articoli  1  e  5 del decreto n. 30012 del 6
giugno  2001,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 1 agosto 2001 e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5  settembre  2001,  per
l'accesso  e la proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale   in   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende
industriali   appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti
telefoniche fino al 30 giugno 2002, e' incrementato rispettivamente a
complessivi Euro 25.702.470,22 (corrispondenti a L. 49.766.922.000) e
a     complessivi     Euro     35.878.740,57     (corrispondenti    a
L. 69.470.929.000).