L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1 agosto 2002,
  Premesso che:
    con  deliberazione  18  ottobre  2001, n. 228/01, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il
testo  integrato  delle  disposizioni per l'erogazione dei servizi di
trasporto,  di  misura  e di vendita dell'energia elettrica riportato
nell'allegato  A  alla  deliberazione  della  medesima  Autorita'  15
novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277
alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 297 del 22 dicembre
2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo
integrato);
    il  titolo  2,  sezione  1,  del  testo  integrato  disciplina  i
corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per
i  clienti finali; e che, in particolare ai fini della determinazione
dei  corrispettivi  per  detto  servizio,  l'art. 12, comma 12.1, del
testo  integrato prevede che l'Autorita' aggiorni, entro il 30 giugno
dell'anno  precedente a quello di efficacia, le componenti tariffarie
p1 e p3 applicando:
      a) il  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      b) il   tasso   di   riduzione   annuale   dei   costi  unitari
riconosciuti;
      c) il  tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      d) il   tasso  di  variazione  collegato  a  costi  relativi  a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
      e) limitatamente agli elementi p1(disMT), p1(disBT), p3(disMT),
p3(disBT),  il  tasso  di  variazione  collegato ad aumenti dei costi
riconosciuti derivanti 4 recuperi di qualita' del servizio;
    il  titolo  2,  sezione  2,  del  testo  integrato  disciplina  i
corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per
le  imprese  distributrici e per i produttori di energia elettrica; e
che,  in  particolare  ai fini della determinazione dei corrispettivi
per  detto  servizio,  l'art.  18,  comma  18.1,  del testo integrato
prevede  che  l'Autorita'  aggiorni,  entro  il  30  giugno dell'anno
precedente  a  quello di efficacia, la componente CTR di cui all'art.
14,  comma  14.1,  lettera a), del testo integrato, la componente del
corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per
i produttori di cui all'art. 16, comma 16.1, del testo integrato e la
componente  del  corrispettivo  destinato  alla  copertura  dei costi
riconosciuti  per  il funzionamento della societa' Gestore della rete
di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete)
di  cui  all'art.  17,  comma  17.1, lettera b), del testo integrato,
applicando  i  parametri di cui al precedente alinea, lettere a), b),
c) e d);
    il  titolo  3,  sezione  2,  del  testo  integrato  disciplina  i
corrispettivi  per  il  servizio di vendita dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato  vincolato  titolari  di contratti per l'utenza
domestica  in  bassa  tensione;  e  che, in particolare ai fini della
determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 24, comma
24.1,  del testo integrato prevede che l'Autorita' aggiorni, entro il
30  giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti,
o1  o2  e  o3  applicando  i parametri di cui al secondo alinea delle
premesse,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  nonche', limitatamente agli
elementi  o3  (disMT)  e  alla  componente o2, il tasso di variazione
collegato  ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di
qualita' del servizio;
    gli articoli 12, comma 12.2, 18, comma 18.2 e 24, comma 24.2, del
testo  integrato  dispongono  che,  per  il  periodo  di  regolazione
2000-2003,   il   tasso   di  riduzione  annuale  dei  costi  unitari
riconosciuti per il servizio di trasporto sia pari al 4%;
    l'art.  3,  comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che il Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  determini  con
proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale;
    il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio  decreto  in  data  25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  Serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito:
decreto  25 giugno 1999) ha determinato l'ambito della rete elettrica
di trasmissione nazionale;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il decreto 25 giugno 1999;
    il decreto 24 aprile 2001;
    il   decreto   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  9 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001
recante  approvazione  della  disciplina del mercato elettrico di cui
all'art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito:
la disciplina del mercato elettrico);
  Visti:
    la deliberazione n. 202/99;
    la delibera dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 156/01;
    il testo integrato;
    la delibera n. 309/01;
    il documento per la consultazione 4 aprile 2002;
  Considerato che:
    con  lettera  in  data 21 agosto 2001 (prot. AD/P/20010224, prot.
Autorita'  n.  16980  del  28  agosto 2001), il Gestore della rete ha
inviato  al  Ministero  delle attivita' produttive, all'Autorita', ai
titolari  di parti della rete di trasmissione nazionale, alle imprese
distributrici   di   energia   elettrica  e  ad  alcune  associazioni
rappresentative  di  interessi  di  operatori  ed  utenti del settore
dell'energia   elettrica   una   proposta   avente  ad  oggetto,  sul
presupposto  di  esigenze  di  servizio  della  rete  di trasmissione
nazionale ed al fine del miglioramento della gestione operativa della
stessa,  una  variazione  dell'ambito  della rete medesima attraverso
l'inclusione di infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica in
alta  ed  altissima  tensione non facenti parte di reti i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti senza obbligo
di  connessione  di  terzi),  nonche'  di  alcune  tratte  di reti di
distribuzione;
    con  nota in data 28 novembre 2001 (prot. Autorita' PR/M01/3114),
l'Autorita'  ha  richiesto  al  Ministro  delle  attivita' produttive
chiarimenti   in   ordine  alle  modalita'  attraverso  le  quali  la
variazione   d'ambito   proposta   dal  Gestore  della  rete  potesse
perfezionarsi;
    con  nota  in data 5 febbraio 2002 (prot. 202211, prot. Autorita'
n. 2838 del 12 febbraio 2002), il Ministro delle attivita' produttive
ha   espresso  un  avviso  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di
variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale formulata
dal  Gestore della rete evidenziando altresi', quanto alla decorrenza
degli  effetti  di  detta  variazione, l'opportunita' di adottare una
soluzione  coerente  con la disciplina delle modalita' di adeguamento
delle  componenti  tariffarie  e  di  differire comunque l'inclusione
delle  reti  di  distribuzione  alla  data  in  cui  l'intero sistema
tariffario   sara'   rivisto,   vale  a  dire  dal  prossimo  periodo
regolatorio;
    peraltro,  il  Ministro delle attivita' produttive, nella nota di
cui  al  precedente  alinea,  ha  altresi' espresso l'intendimento di
meglio  disciplinare,  per  il futuro, attraverso una nuova procedura
che   preveda   un   esplicito   assenso   dello  stesso  Ministro  e
dell'Autorita',   gli   eventuali   aggiornamenti   della   rete   di
trasmissione  che  si  sostanzino  nell'inclusione  di infrastrutture
esistenti;
    con   lettera   in  data  30  maggio  2002  (prot.  Autorita'  n.
PB/M02/2059/mr-mc)  l'Autorita'  ha richiesto al Gestore della rete i
dati  aggiornati  relativi alla proposta di variazione d'ambito della
rete di trasmissione nazionale;
    con  lettera  in  data 4 luglio 2002 (prot. AD/P2002000182, prot.
Autorita'  n.  14055  del  5  luglio  2002), il Gestore della rete ha
fornito i dati aggiornati di cui al precedente alinea;
    al   fine   di   garantire   la  coerenza  delle  sopra  indicate
determinazioni  in  ordine  alla variazione dell'ambito della rete di
trasmissione   nazionale   con   la  disciplina  delle  modalita'  di
adeguamento  delle  componenti  tariffarie di cui al testo integrato,
dette  variazioni  debbono avere effetto con decorrenza dal 1 gennaio
2003  e  conseguente  rilevanza  ai  fini  della  determinazione  dei
corrispettivi  per  il  servizio  di  trasporto  dovuti a partire dal
medesimo anno;
    con  nota  in data 20 luglio 2002 (prot. Autorita' n. RNC/ac/11),
l'Autorita'  ha  manifestato  al  Ministro delle attivita' produttive
l'esigenza  che lo stesso adotti un provvedimento che dia formalmente
corso  alla variazione di ambito della rete di trasmissione nazionale
proposta  dal  Gestore della rete, nonche' l'opportunita' di adeguare
comunque,  nelle  more  di  tale  atto,  le componenti tariffarie del
servizio  di  trasporto a valere sull'anno 2003 a copertura dei costi
riconosciuti  di  tali  reti secondo i dati aggiornati comunicati dal
Gestore della rete di cui al precedente alinea;
  Considerato che:
    con delibera 21 dicembre 2001, n. 309/01 (di seguito: delibera n.
309/01), l'Autorita' ha autorizzato l'adesione del Gestore della rete
all'accordo  "ETSO  -  Cross  Border  Trade - Clearing and settlement
agreement"   (di   seguito:  l'accordo)  riconoscendo,  altresi',  la
copertura  degli  oneri che l'accordo pone a carico del Gestore della
rete  attraverso  l'adeguamento  dei corrispettivi per il servizio di
trasporto dell'energia elettrica;
    con  lettera  in  data 27 marzo 2002 (prot. AD/P2002000080, prot.
Autorita'  n.  6836  del  29  marzo  2002)  il  Gestore della rete ha
comunicato  di aver formalizzato l'adesione all'accordo conformemente
a quanto disposto dalla delibera n. 309/01;
    con   lettera   in   data   10   giugno   2002  (prot.  Autorita'
PB/M02/2142/mr)  l'Autorita'  ha  richiesto  al Gestore della rete, a
conferma  della  stima  degli  oneri sulla base della quale era stata
autorizzata   l'adesione   all'accordo   con   delibera   n.  309/01,
informazioni circa l'ammontare previsto dell'onere che l'accordo pone
a  carico  del  Gestore  della  rete  per  l'anno  2002  al  fine del
reperimento  delle  risorse per la copertura del medesimo a mezzo dei
corrispettivi del servizio di trasporto per l'anno 2003;
    con  lettera in data 27 giugno 2002 (prot. AD/P2002000 139, prot.
Autorita'  n.  13778  del  1  luglio  2002)  il Gestore della rete ha
indicato  un'ammontare  previsionale  dell'onere di cui al precedente
alinea per l'anno 2002 pari a 15,5 milioni di euro;
  Considerato che:
    l'art.  8,  comma  8.5,  della  deliberazione  dell'Autorita'  28
dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235
(di   seguito:  deliberazione  n.  202/99)  prevede  che  le  imprese
distributrici  hanno diritto a un riconoscimento di costi nel caso di
recuperi  di  continuita'  del  servizio  positivi,  o,  nel  caso di
recuperi  di  continuita'  del  servizio negativi, hanno l'obbligo di
versare   una  penalita'  in  un  conto  istituito  presso  la  Cassa
conguaglio del settore elettrico;
    l'art.  9  della  deliberazione  n.  202/99 prevede che a partire
dall'anno  2001  le  imprese  distributrici  che  operano  in  ambiti
territoriali  a  cui  siano  stati assegnati i livelli tendenziali di
continuita'  possano  presentare  istanza  per  il riconoscimento dei
costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuita' uguali
o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;
    per  l'anno  2003  e' previsto un consistente incremento rispetto
all'anno  2002 dei costi riconosciuti per recuperi di continuita' del
servizio positivi;
  Considerato che:
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117
del 22 maggio 2001, supplemento ordinario n. 125 (di seguito: decreto
24  aprile  2001)  determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi
nazionali  di  incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, nonche' i criteri generali per la progettazione e l'attuazione
di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;
    l'art.  9,  comma  9.1,  del decreto 24 aprile 2001 prevede che i
costi  sostenuti  dalle  imprese  distributrici  per la realizzazione
delle  misure  e degli interventi di cui al precedente alinea, con le
modalita'  di  cui  all'art.  8 del medesimo decreto, possano trovare
copertura,   per   la   parte  non  coperta  da  altre  risorse,  sui
corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita';
    con delibera 11 luglio 2001, n. 156/01, l'Autorita' ha avviato un
procedimento  ai  fini  della  formazione dei provvedimenti di cui al
decreto  24  aprile  2001; e che in data 4 aprile 2002 l'Autorita' ha
diffuso  un  documento  per  la  consultazione  recante "Proposte per
l'attuazione  dei  decreti  ministeriali  del  24  aprile 2001 per la
promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" ai fini della
formazione  dei  provvedimenti  di  cui ai decreti 24 aprile 2001 (di
seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);
  Considerato che:
    il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'ISTAT  e'  stato
fissato,  per  il  periodo giugno 2001-maggio 2002 rispetto ai dodici
mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale
dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi
del tabacco, accertata nella misura del 2,5%;
    al  fine  di  garantire la copertura dei costi riconosciuti delle
reti   oggetto   della   sopra   richiamata  proposta  di  variazione
dell'ambito  della  rete di trasmissione nazionale, si deve procedere
ad  aggiornare  le  componenti  tariffarie  dei  corrispettivi per il
servizio di trasporto a valere sull'anno 2003, mediante l'adeguamento
tariffario  basato  sul tasso di variazione collegato a modifiche dei
costi  riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali,
da  mutamenti  del  quadro  normativo, nonche' dalla variazione degli
obblighi  relativi  al  servizio  universale, secondo quanto previsto
dagli  articoli  12,  18  e  24  del  Testo  integrato  e che analoga
determinazione deve essere adottata al fine di garantire la copertura
dell'onere  in  capo  al  Gestore della rete conseguente all'adesione
all'accordo;
    l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che
la  misura  del  corrispettivo  dell'Acquirente  unico  sia  tale  da
incentivare  la  stessa  societa' allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica e che tale
corrispettivo  debba  essere  determinato dall'Autorita' tenuto conto
del  quadro  di  evoluzione del sistema con l'avvio del sistema delle
offerte;
    dai  dati  di  continuita'  del  servizio  relativi all'anno 2001
comunicati  all'Autorita' dagli esercenti emerge un miglioramento dei
livelli  di  continuita'  del servizio rispetto ai valori precedenti,
tale   da   dare  luogo  a  corresponsioni  a  favore  delle  imprese
distributrici  al  fine  del  riconoscimento  di  costi  a fronte dei
recuperi   di   continuita'   del  servizio  conseguiti  nel  biennio
2001-2002;
    e'  prevedibile  che,  nel  corso  dell'anno 2002, si verifichino
ulteriori  recuperi  di  continuita'  del  servizio  positivi, il cui
accertamento ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire
solo  nel  corso  dell'anno  2003, una volta acquisiti e verificati i
dati  comunicati  all'Autorita' dagli esercenti ai sensi dell'art. 8,
comma 8.4, della deliberazione n. 202/99;
    e'  prevedibile  che,  nel  corso  dell'anno 2002, si verifichino
anche  recuperi  di  continuita'  del  servizio  negativi  e  che  le
penalita'  a  carico  delle  imprese  distributrici  a  fronte ditali
recuperi   non   siano  sufficienti  a  garantire  la  copertura  del
fabbisogno  per il riconoscimento di costi per i recuperi positivi di
cui al precedente alinea;
    l'Autorita', nel documento per la consultazione 4 aprile 2002, ha
proposto  i  criteri  per  il  parziale  riconoscimento  alle imprese
distributrici  a  valere  sui  corrispettivi per i clienti finali dei
costi  sostenuti per la realizzazione delle misure e degli interventi
realizzati conformemente alle disposizioni del decreto 24 aprile 2001
e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto;
  Ritenuto che sia opportuno disporre:
    con  riferimento  ai corrispettivi per il servizio di trasporto a
copertura   dei   costi  di  trasporto  sulla  rete  di  trasmissione
nazionale,  il  riconoscimento  dei  costi derivanti dalla variazione
dell'ambito  della  rete  medesima  oggetto  della  sopra  richiamata
proposta  del  Gestore della rete, nelle more dell'adozione, da parte
del Ministro delle attivita' produttive, del provvedimento volto alla
modificazione  del  vigente  ambito, fissato con il decreto 25 giugno
1999;
    con  riferimento  ai corrispettivi per il servizio di trasporto a
copertura  dell'onere  posto  in  capo  al  Gestore  della  rete  per
l'adesione  all'accordo, un aumento dei costi riconosciuti per l'anno
2003 a copertura degli esborsi cui il Gestore della rete sara' tenuto
nell'anno 2002;
    con    riferimento   all'anno   2003,   la   determinazione   del
corrispettivo   per   il   funzionamento  dell'Acquirente  unico  con
successivo provvedimento dell'Autorita';
    con  riferimento alle componenti p1(disMT), p2(disBT), p3(disMT),
p3(disBT)  dell'opzione  tariffaria  TV1  e agli elementi o3(disMT) e
alla componente o2 della tariffa D1, un consistente aumento dei costi
riconosciuti  per  l'anno  2003  rispetto  ai  valori  dell'anno 2002
derivanti  da  recuperi  di continuita' del servizio complessivamente
positivi  e dal riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in
alcuni   ambiti  territoriali  per  il  mantenimento  di  livelli  di
continuita'  uguali  o inferiori ai livelli nazionali di riferimento,
al  netto  delle  prevedibili  penalita'  derivanti  da  recuperi  di
continuita' del servizio negativi, fissato pari a 110 milioni di euro
per   l'anno  2003,  ovvero  maggiore  del  50%  rispetto  al  valore
riconosciuto per l'anno 2002;
    con  riferimento  ai corrispettivi per il servizio di trasporto a
copertura  dei  costi  di  trasporto  sulla rete di distribuzione, un
aumento  dei  costi  riconosciuti  derivanti  dalle  misure  e  dagli
interventi  conformi alle disposizioni del decreto del 24 aprile 2001
e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto,
fissato  prudenzialmente  pari  a circa 10 milioni di euro per l'anno
2003;
    l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per
il  settore  elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi
in relazione agli interventi di cui al precedente alinea;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni   riportate   e  richiamate  nel  Testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia  elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001,
n.  228/01,  e  riportato  nell'allegato  A  alla deliberazione della
medesima  Autorita'  15 novembre  2001,  n.  262/01,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  297  del  22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed
integrato (di seguito: Testo integrato).
  1.2  Le  disposizioni  dei  successivi  articoli  2,  3,  4  e 5 si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003.