IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Laca Aldo, nato a Tirana (Albania) il 26 luglio 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di "Inxhinier Mekanik per Teknologji" conseguito nel gennaio 1986 presso l'Universita' di Tirana "Enver Hoxha", ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale pluriennale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 luglio 2001; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 4 luglio 2002; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Firenze in data 10 ottobre 2000 valido fino al 12 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. Al sig. Laca Aldo, nato a Tirana (Albania) il 26 luglio 1955, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.