IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del  sig.  Laca  Aldo, nato a Tirana (Albania) il
26 luglio  1955,  cittadino  albanese,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del  titolo  accademico  professionale  albanese  di
"Inxhinier Mekanik per Teknologji" conseguito nel gennaio 1986 presso
l'Universita'  di Tirana "Enver Hoxha", ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 17 luglio 2001;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria con nota del 4 luglio 2002;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similari;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  lavoro  subordinato, rinnovato dalla questura di Firenze in data
10 ottobre 2000 valido fino al 12 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Laca  Aldo,  nato  a  Tirana (Albania) il 26 luglio 1955,
cittadino    albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  "ingegneri"  -  sezione  A  settore  industriale - e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.