Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   "Fasturtec   rasburicase   -   autorizza  con  procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/00/170/001 1,5  ml  polvere e solvente per concentrato per
infusione 3 flaconcini + 3 fiale uso;
      EU/1/00/170/002 7,5  ml  polvere e solvente per concentrato per
infusione 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml uso.
    Titolare  A.I.C.:  Sanofi  Synthelabo  n.  174,  Avenue de France
F-75013 (Francia).

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Viste le decisioni della Commissione europea del 23 febbraio 2001 e
18  aprile  2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano "Fasturtec rasburicase".
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.   2309/1993   sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
Comitato    interministeriale   per   la   programmazione   economica
(C.I.P.E.);
  Vista la delibera C.I.P.E. del 1 febbraio 2001;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 18/19 giugno 2002 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Fasturtec rasburicase"
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita' medicinale FASTURTEC RASBURICASE nelle confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
    1,5  ml  polvere  e  solvente  per  concentrato  per  infusione 3
flaconcini + 3 fiale uso - A.I.C. n. 035473014/E (in base 10), 11UKMQ
in base 32;
    7,5  ml  polvere  e  solvente  per  concentrato  per  infusione 1
flaconcino  +  1 fiala 5 ml uso - A.I.C. n. 035473026/E (in base 10),
11UKN2 (in base 32).