IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico  di  controllore  centralizzato  del  gioco del
"bingo"  e'  affidato  all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 3, del predetto decreto
ministeriale  31  gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto
del  Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle
modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione,
alla  vendita  e  all'uso  delle  cartelle,  alle apparecchiature per
l'estrazione  delle  palline,  alle  caratteristiche  e all'uso delle
palline,  al  prezzo  di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro
corresponsione,   alle   regole  di  svolgimento  delle  partite,  ai
rimborsi,  alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e
ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,     recanti     disposizioni    in    materia    di    indirizzo
politico-amministrativo   e  di  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali;
  Visto  l'art.  12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il
quale  prevede,  tra  l'altro,  che le modalita' tecniche dei giochi,
delle  scommesse  e  dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
decreto dirigenziale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;
  Visto   il  decreto  direttoriale  16  novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive
modificazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001 e del
20 dicembre 2001;
  Considerata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  recare  modifiche al
regolamento  di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16
novembre   2000,   al   fine   di  incentivare  il  gioco  stesso  ed
incrementare, di conseguenza, le relative entrate erariali;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Modifiche al regolamento di gioco

  1.  Il  vigente  decreto  direttoriale  16  novembre  2000 e' cosi'
modificato:
    a) i  commi 1 e 2 dell'art. 4 (Prezzo di vendita delle cartelle e
penalita), sono sostituiti dai seguenti:
  1.  I  prezzi  di vendita delle cartelle per partite ordinarie sono
fissati in euro 1,00 ed in euro 1,50 per ciascuna cartella.
  2.  Il  concessionario,  per  ciascuna  giornata,  ha  facolta'  di
effettuare, previo annuncio in sala, fino ad un massimo di 20 partite
speciali,  in  cui sono vendute cartelle, di colore diverso da quelle
ordinarie, al prezzo facciale di euro 3.00;
    b)  nel  comma  4  dell'art.  6 (Apparecchiature per l'estrazione
delle palline), i primi due punti sono sostituiti dai seguenti:
      premio della "cinquina";
      premio della "super cinquina";
      premio del "bingo";
      premio del "super bingo";
      premio del "bingo bronzo";
      premio del "bingo argento";
      premio del "bingo oro";
    c) l'art. 9 (Premi) e' sostituito dal seguente:
  1.  In  ogni  partita  i  premi sono la "cinquina", il "bingo" ed i
premi speciali.
  2. Si definiscono premi speciali i seguenti:
      "super bingo";
      "super cinquina";
      "bingo oro";
      "bingo argento";
      "bingo bronzo".
  I premi speciali "super bingo" e "super cinquina" sono assegnati in
qualsiasi   partita,  in  aggiunta  ai  premi  del  "bingo"  e  della
"cinquina", rispettivamente al giocatore che ha realizzato il "bingo"
con  un  numero  di  palline  estratte  eguale o inferiore a 40 ed al
giocatore  che  ha  realizzato la "cinquina" con un numero di palline
estratte  eguale  o  inferiore  a  6.  In via sperimentale, il premio
speciale  "super  bingo"  non  potra'  comunque superare l'importo di
40.000 euro.
  In  ciascuna  ora  di  apertura della sala e' possibile effettuare,
previo  annuncio  in  sala,  una  sola partita con l'assegnazione dei
premi  speciali  "bingo  oro",  "bingo  argento"  e "bingo bronzo" in
aggiunta al premio del "bingo".
  I  premi  speciali  sono  assegnati  ai giocatori che realizzano il
"bingo" entro il seguente numero di palline estratte:
    "bingo oro": tra 41 e 43 palline estratte;
    "bingo argento": tra 44 e 46 palline estratte;
    "bingo bronzo": tra 47 e 56 palline estratte.
  3.  Nel  caso in cui il gioco si svolga senza l'erogazione di premi
speciali,  la  somma da distribuire in ogni partita e' costituita dal
58  per  cento  dell'importo  ricavato  dalla  relativa vendita delle
cartelle,  con  l'attribuzione dell'8 per cento alla "cinquina" e del
50 per cento al "bingo".
  4.  Nel  caso  in  cui il gioco si svolga con l'erogazione di premi
speciali,  la  somma da distribuire in ogni partita e' costituita dal
58  per  cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con
l'attribuzione  del  6 per cento alla "cinquina", del 48 per cento al
"bingo"   e   del  4  per  cento  ad  apposito  fondo  istituito  per
l'erogazione dei premi speciali indicati nel comma 2.
  5.  Il  concessionario,  per  l'avvio del gioco con l'erogazione di
premi  speciali,  puo'  anticipare  al  predetto  fondo  per  i premi
speciali  fino ad un massimo di euro 20.000. L'ammontare dell'importo
che  si  intende  anticipare  al  fondo  deve  essere  indicato nella
dichiarazione  di  cui  al  comma 8. Tale ammontare e' recuperato dal
fondo  stesso  previa  comunicazione al controllore centralizzato del
gioco.
  6.  Il  fondo  costituito  ai  sensi  dei  commi 4 e 5 e' destinato
all'erogazione  dei  premi  speciali,  nella  misura del 74 per cento
dell'ammontare  complessivo  del fondo stesso, secondo le percentuali
di seguito indicate:
    50 per cento al "superbingo";
    2 per cento alla "supercinquina";
    15 per cento al "bingo oro";
    5 per cento al "bingo argento";
    2 per cento al "bingo bronzo".
  L'importo  del  premio speciale "super bingo" eccedente la somma di
40.000  euro  di cui comma 2, e' ripartito, al netto del 26 per cento
che  resta  assegnato al fondo, tra i restanti premi speciali secondo
le seguenti aliquote percentuali:
    "super cinquina" 6,17;
    "bingo oro" 46,25;
    "bingo argento" 15,41;
    "bingo bronzo" 6,17.
  7.  L'ammontare  complessivo  del  fondo  e' determinato, dopo ogni
partita, dall'importo residuo non assegnato ai premi speciali e dalla
quota del 4 per cento destinata al fondo stesso ai sensi del comma 4.
  8.  Per  l'avvio  del  gioco con l'erogazione di premi speciali, il
concessionario  comunica, almeno 15 giorni prima, all'affidatario del
controllo  centralizzato  del  gioco,  la  dichiarazione, conforme al
modello allegato al presente decreto, di inizio dello svolgimento del
gioco stesso.
  9.  Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato
dei premi all'interno della sala.
  10.  I  premi  sono  in  contanti. Sono vietati premi di differente
natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento
in  assegno,  a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite
superiori a euro 500.
  11. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa consegna e
opportuna  verifica  e  su  delle relative cartelle che devono essere
intere  e  senza  manipolazioni  di  sorta. Le cartelle vincenti sono
annullate ed allegate al verbale.
  12.  Qualora  si  verifichino,  nella  stessa partita, piu' vincite
della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.
  13.  Le  cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per
un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso
detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni
formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse;
    d) L'art.  15  (Verbali delle partite di gioco) e' sostituito dal
seguente:
  1.   Prima   dell'inizio   di  ciascuna  estrazione  devono  essere
riportati,  nel relativo verbale da redigere con l'ausilio di sistemi
informatici,  i seguenti dati: la data e l'ora esatta di inizio della
partita,  il  numero  di  ordine  della partita, il prezzo di vendita
delle  cartelle,  la  quantita'  di  cartelle  vendute, la serie e il
numero  della  prima  e dell'ultima delle cartelle vendute, l'importo
ricavato dalla vendita e l'ammontare dei premi per la "cinquina", per
la  "super  cinquina",  per  il "bingo", per il "super bingo", per il
"bingo oro", per il "bingo argento" e per il "bingo bronzo";
    e) e'  inserito il seguente art. 19 (Intereconnessione telematica
del gioco del bingo):
  1.  I  concessionari  possono  effettuare  il gioco del bingo anche
attraverso apposita connessione telematica tra le sale.
  2. Le tipologie di premi, le modalita' di estrazione delle palline,
di  stampa,  vendita  e  acquisto  delle cartelle, di svolgimento del
gioco,  di pagamento dei premi, di connessione telematica dei dati di
gioco,  nonche'  le  forme  di  controllo centralizzato e quant'altro
necessario   ai  fini  della  definizione  delle  procedure,  saranno
disciplinate con successivo decreto.