L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1 agosto 2002;
  Premesso che:
    con   deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01  (di  seguito:
deliberazione n. 228/01) l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  ha  approvato  il  testo  integrato delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia  elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione
della  medesima Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  297  del  22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed
integrato (di seguito: testo integrato);
    il comma 22.1 del testo integrato, prevede che con decorrenza dal
1  gennaio  2003,  ciascun esercente il servizio offra alle attuali o
potenziali  controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a),
del medesimo testo integrato, una tariffa denominata D1;
    il   comma   22.2  del  testo  integrato,  prevede  che  fino  al
31 dicembre  2002, ciascun esercente l'attivita' di vendita offra una
tariffa  denominata  D2  alle  attuali  o  potenziali  controparti di
contratti  di  cui  al  comma  2.2,  lettera  a),  del medesimo testo
integrato,   per  l'alimentazione  di  applicazioni  nella  residenza
anagrafica  del  cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza
fino a 3 kW;
    il  comma  22.3  del  testo  integrato,  prevede  che  fino al 31
dicembre  2002,  ciascun  esercente  l'attivita' di vendita offra una
tariffa  denominata  D3  alle  attuali  o  potenziali  controparti di
contratti  di  cui  al  comma  2.2  lettera  a),  del  medesimo testo
integrato, diversi da quelli di cui al citato comma 22.2;
    con  deliberazione  27 dicembre  2001,  n.  316/01  (di  seguito:
deliberazione   n.   316/01),  l'Autorita'  ha  definito  le  tariffe
dell'energia  elettrica  destinata  ad  utenze  domestiche  in  bassa
tensione per l'anno 2002;
    con deliberazione n. 152/02 recante aggiornamento per l'anno 2003
dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica
e  degli importi per ilriconoscimento dei recuperi di continuita' del
servizio,  e  per  il  riconoscimento  di interventi finalizzati alla
promozione dell'efficienza nel settore elettrico l'Autorita' aggiorna
per  l'anno  2003  le componenti tariffarie (1, (2 e (3 della tariffa
D1, di cui al comma 22.1 del testo integrato;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 1,
comma 1 e l'art. 2, comma 21;
  Visti:
    la deliberazione n. 163/01;
    la deliberazione n. 228/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01;
    il testo integrato;
    la deliberazione n. 316/01;
    la deliberazione n. 152/02;
  Considerato che:
    la  transizione verso la tariffa D1 e' stata ridefinita nell'anno
2002,  per effetto dell'introduzione di nuovi valori tariffari per le
componenti  delle  tariffe  D2  e  D3 previsti dalla deliberazione n.
316/01;
    l'ordinamento  tariffario deve essere modificato ed integrato per
tenere  conto  delle esigenze dei clienti domestici che si trovano in
situazione di disagio economico;
    il  Governo  sta  definendo gli obiettivi in materia di accesso a
condizioni  agevolate  di erogazione dei servizi di pubblica utilita'
per  i  cittadini in situazione di disagio economico; e che in attesa
di  una precisa definizione di obiettivi e dei conseguenti meccanismi
di tutela occorre prevedere un ordinamento tariffario provvisorio per
i clienti domestici che assicuri continuita' con le tariffe applicate
nell'anno 2002;
  Ritenuto che sia opportuno:
    coerentemente  con  quanto  stabilito  per  l'anno  2002  con  la
deliberazione  n. 316/01, riformulare la transizione verso la tariffa
D1, di cui al comma 22.1, del testo integrato;
    definire per l'anno 2003 nuovi valori tariffari per le componenti
delle  tariffe  D2  e  D3  di  transizione  adeguandone il livello in
coerenza con l'aggiornamento del price-cap;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni   riportate   e  richiamate  nel  testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto,  di  misura  e  di vendita
dell'energia  elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001,
n.  228/01,  e riportato  nell'allegato  A  alla  deliberazione della
medesima  Autorita'  15 novembre  2001,  n.  262/01,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  297  del  22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed
integrato (di seguito: testo integrato).
  1.2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a partire dal 1
gennaio 2003 per l'energia elettrica destinata a clienti domestici in
bassa tensione, fino all'entrata in vigore dei meccanismi di speciale
tutela  per  i  clienti  che  si  trovano  in  situazioni  di disagio
economico  definiti  con  ulteriore  provvedimento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.