L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 1° agosto 2002; Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito norme per assicurare la continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: continuita' del servizio), in vigore per le principali imprese distributrici per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuita' del servizio; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge n. 481/1995; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99; la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000- 2003, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 e la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99; la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01), recante la definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01), recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione; la delibera dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 27/02 (di seguito: delibera n. 27/02) di determinazione dei recuperi di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 202/99; Considerato che: nel corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001 con l'invio all'Autorita', da parte delle imprese distributrici, dei dati di continuita' del servizio per l'anno 2000 e concluso il 27 febbraio 2002 con l'adozione della delibera n. 27/02, talune imprese distributrici hanno fatto pervenire all'Autorita' proposte di modifica e integrazione delle vigenti deliberazioni in materia di continuita' del servizio; con nota in data 6 giugno 2001, prot. n. 22689/GZ-EF/pd e con nota in data 16 ottobre 2001, prot. n. 22995/GZ-EF/ss, l'associazione esponenziale di imprese distributrici locali Federelettrica ha rappresentato all'Autorita': a) l'opportunita' di considerare attribuibili a cause di terzi, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate da danni agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, generati dalla conduzione di attivita' diverse dalla medesima distribuzione dell'energia elettrica, anche se tale conduzione e' riferibile alla medesima persona giuridica che svolge l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica; b) la necessita' di prevedere ulteriori norme per la definizione degli ambiti territoriali nelle aree comunali in cui si procede all'integrazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, introducendo elementi di flessibilita' che possano tenere conto dell'evolversi della situazione in relazione all'attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999; c) l'opportunita' di integrare le previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera c), della deliberazione n. 178/01, al fine di evitare effetti asintotici della formula matematica ivi contenuta; Considerato che il combinato disposto dell'art. 16 della deliberazione n. 128/99 e dell'art. 2 della deliberazione n. 202/99, prefigura una progressiva estensione del numero delle imprese distributrici soggette alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe; Ritenuto che, anche a seguito delle proposte di modifica e integrazione dei provvedimenti sulla continuita' del servizio suggerite dalle imprese distributrici e da un'associazione esponenziale, in considerazione della progressiva estensione del numero delle imprese distributrici sottoposte alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe, sia opportuno modificare ed integrare le vigenti disposizioni in materia di continuita' del servizio, e di conseguenza: a) applicare, con riferimento alla continuita' del servizio, il principio di non discriminazione tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato; b) garantire il diritto di accesso al registro delle interruzioni di cui all'art. 5 della deliberazione n. 128/99, allo scopo di assicurare agli interessati le piu' complete informazioni tecniche sulle interruzioni che li riguardano; c) attribuire a causa esterna, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate dall'esercizio di attivita' diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica, anche se tali attivita' sono svolte, in regime di separazione contabile ed amministrativa ai sensi della deliberazione n. 310/01, dalla stessa impresa distributrice; d) prevedere la possibilita' di rettificare il contenuto della comunicazione annuale di cui all'art. 15 della deliberazione n. 128/99, nel caso di sopravvenienza di decreti di dichiarazione dello stato di calamita' naturale o di emergenza che consentano di attribuire a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 128/99, talune interruzioni manifestatesi nel corso dell'anno precedente; e) prevedere la facolta', per le imprese distributrici che eroghino il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati gia' definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali di continuita' ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 202/99, e che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999, estendano il servizio all'intero territorio comunale, di considerare l'area alla quale il servizio e' stato esteso come ambito territoriale a se' stante; f) prevedere che l'indice di correttezza, calcolato a livello del centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico, sia riferito solo, ad un massimo di tre ambiti territoriali; g) prevedere, nell'ambito della procedura di determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento, l'esame analitico delle interruzioni qualora l'applicazione del metodo matematico di cui all'art. 4 della deliberazione n. 178/01 conduca a risultati eccessivamente diversi dai dati di continuita' gia' comunicati all'Autorita'; h) introdurre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorita' i dati, elaborati su base statistica, relativi agli indicatori individuali di continuita' del servizio con riferimento ai clienti finali alimentati in media e alta tensione, semplificando contestualmente gli indicatori di continuita' del servizio previsti dall'art. 14 della deliberazione n. 128/99; i) prevedere che il termine finale del procedimento annuale per la determinazione dei recuperi di continuita' ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze presentate dagli esercenti che gestiscono ambiti territoriali con livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 202/99, sia posticipato al 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di continuita' del servizio; Ritenuto che il riordino delle disposizioni dell'Autorita' e il loro coordinamento con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate, possa essere realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo; Delibera: Art. 1. Approvazione di testo integrato E' approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).