L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1° agosto 2002;
  Premesso  che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas (di
seguito:  l'Autorita) ha definito norme per assicurare la continuita'
del  servizio  di  distribuzione  dell'energia elettrica (di seguito:
continuita'  del  servizio),  in  vigore  per  le  principali imprese
distributrici per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003;
  Visti:
    la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1°  settembre 1999, n. 128/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5
ottobre   1999   (di   seguito:  deliberazione  n.  128/99),  recante
definizione  di  obblighi  di  registrazione  delle  interruzioni del
servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e indicatori di
continuita' del servizio;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  1999, n. 202/99,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -  n.  306  del  31  dicembre  1999  (di  seguito:
deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina
dei  livelli  generali  di  qualita' relativi alle interruzioni senza
preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  12, lettere g) ed h), della legge n.
481/1995;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  3  agosto  2000,  n.  143/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26
agosto   2000   (di   seguito:   deliberazione  n.  143/00),  recante
modificazioni  e  integrazioni  delle  deliberazioni  n.  128/99 e n.
202/99;
    la  delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito:
delibera  n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi
base  e  dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per ogni
ambito  territoriale e per ogni anno del periodo 2000- 2003, ai sensi
dell'art.  7  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  202/99  e  la
determinazione  della  media  nazionale  dei  livelli  tendenziali di
continuita' del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma
9.4, della deliberazione n. 202/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  1°  agosto  2001,  n.  178/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24
agosto  2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  178/01),  recante  la
definizione  di  criteri per la valutazione degli esiti dei controlli
tecnici  e  la  determinazione  del valore presunto di cui all'art. 5
della deliberazione n. 202/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21  dicembre  2001, n. 310/01,
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  84  del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n.
310/01),  recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione
dell'Autorita'  11  maggio  1999,  n. 61/99, recante direttiva per le
separazioni  contabile  e amministrativa per i soggetti giuridici che
operano  nel  settore  dell'energia  elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione;
    la  delibera  dell'Autorita'  27  febbraio  2002,  n.  27/02  (di
seguito:  delibera  n.  27/02)  di  determinazione  dei  recuperi  di
continuita'  del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per
l'anno  2000  e  approvazione  delle istanze per l'anno 2001 ai sensi
degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 202/99;
  Considerato che:
    nel  corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di
continuita' del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001
con  l'invio all'Autorita', da parte delle imprese distributrici, dei
dati  di  continuita'  del  servizio per l'anno 2000 e concluso il 27
febbraio 2002  con l'adozione della delibera n. 27/02, talune imprese
distributrici   hanno   fatto  pervenire  all'Autorita'  proposte  di
modifica  e  integrazione  delle  vigenti deliberazioni in materia di
continuita' del servizio;
    con  nota  in  data  6 giugno 2001, prot. n. 22689/GZ-EF/pd e con
nota in data 16 ottobre 2001, prot. n. 22995/GZ-EF/ss, l'associazione
esponenziale   di  imprese  distributrici  locali  Federelettrica  ha
rappresentato all'Autorita':
      a) l'opportunita' di considerare attribuibili a cause di terzi,
ai  sensi  dell'art. 7, comma 7.1, lettera b), della deliberazione n.
128/99,   le   interruzioni  provocate  da  danni  agli  impianti  di
distribuzione  dell'energia  elettrica,  generati dalla conduzione di
attivita'   diverse   dalla   medesima   distribuzione   dell'energia
elettrica,  anche  se  tale  conduzione  e'  riferibile alla medesima
persona   giuridica   che   svolge   l'attivita'   di   distribuzione
dell'energia elettrica;
      b) la   necessita'   di   prevedere   ulteriori  norme  per  la
definizione  degli  ambiti territoriali nelle aree comunali in cui si
procede  all'integrazione  delle  reti  di distribuzione dell'energia
elettrica,  introducendo elementi di flessibilita' che possano tenere
conto  dell'evolversi  della  situazione  in relazione all'attuazione
dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
      c) l'opportunita' di integrare le previsioni dell'art. 3, comma
1,  lettera  c),  della  deliberazione  n. 178/01, al fine di evitare
effetti asintotici della formula matematica ivi contenuta;
  Considerato   che   il   combinato   disposto  dell'art.  16  della
deliberazione  n. 128/99 e dell'art. 2 della deliberazione n. 202/99,
prefigura   una  progressiva  estensione  del  numero  delle  imprese
distributrici  soggette  alle  disposizioni in materia di regolazione
economica delle interruzioni senza preavviso lunghe;
  Ritenuto  che,  anche  a  seguito  delle  proposte  di  modifica  e
integrazione   dei   provvedimenti  sulla  continuita'  del  servizio
suggerite   dalle   imprese   distributrici   e   da  un'associazione
esponenziale,  in  considerazione  della  progressiva  estensione del
numero  delle  imprese  distributrici sottoposte alle disposizioni in
materia  di  regolazione economica delle interruzioni senza preavviso
lunghe, sia opportuno modificare ed integrare le vigenti disposizioni
in materia di continuita' del servizio, e di conseguenza:
    a) applicare,  con  riferimento alla continuita' del servizio, il
principio  di  non  discriminazione  tra clienti del mercato libero e
clienti del mercato vincolato;
    b) garantire il diritto di accesso al registro delle interruzioni
di  cui  all'art.  5  della  deliberazione  n.  128/99, allo scopo di
assicurare  agli  interessati  le piu' complete informazioni tecniche
sulle interruzioni che li riguardano;
    c) attribuire  a  causa  esterna,  ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera  b), della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate
dall'esercizio  di attivita' diverse dalla distribuzione dell'energia
elettrica,  anche  se  tali  attivita'  sono  svolte,  in  regime  di
separazione  contabile ed amministrativa ai sensi della deliberazione
n. 310/01, dalla stessa impresa distributrice;
    d) prevedere  la  possibilita'  di rettificare il contenuto della
comunicazione  annuale  di  cui  all'art.  15  della deliberazione n.
128/99,  nel caso di sopravvenienza di decreti di dichiarazione dello
stato  di  calamita'  naturale  o  di  emergenza  che  consentano  di
attribuire  a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera  a),  della  deliberazione  n.  128/99,  talune  interruzioni
manifestatesi nel corso dell'anno precedente;
    e) prevedere  la  facolta',  per  le  imprese  distributrici  che
eroghino  il  servizio  in  un ambito territoriale per il quale siano
stati gia' definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali
di  continuita' ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 202/99, e
che,  per  effetto  delle  disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo  n.  79/1999, estendano il servizio all'intero territorio
comunale,  di  considerare  l'area  alla  quale  il servizio e' stato
esteso come ambito territoriale a se' stante;
    f) prevedere che l'indice di correttezza, calcolato a livello del
centro  di  telecontrollo  presso  cui  viene effettuato il controllo
tecnico, sia riferito solo, ad un massimo di tre ambiti territoriali;
    g) prevedere,  nell'ambito  della procedura di determinazione del
valore  presunto  dell'indicatore  di  riferimento, l'esame analitico
delle  interruzioni  qualora  l'applicazione del metodo matematico di
cui  all'art.  4  della  deliberazione  n. 178/01 conduca a risultati
eccessivamente  diversi  dai  dati  di  continuita'  gia'  comunicati
all'Autorita';
    h) introdurre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di
comunicare  all'Autorita'  i  dati,  elaborati  su  base  statistica,
relativi  agli indicatori individuali di continuita' del servizio con
riferimento  ai  clienti  finali alimentati in media e alta tensione,
semplificando  contestualmente  gli  indicatori  di  continuita'  del
servizio previsti dall'art. 14 della deliberazione n. 128/99;
    i) prevedere  che  il termine finale del procedimento annuale per
la  determinazione  dei  recuperi di continuita' ai sensi dell'art. 8
della  deliberazione  n.  202/99  e  per l'approvazione delle istanze
presentate  dagli  esercenti  che  gestiscono ambiti territoriali con
livelli  di  continuita'  uguali  o inferiori ai livelli nazionali di
riferimento,  ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 202/99, sia
posticipato  al  30  novembre  dell'anno successivo a quello a cui si
riferiscono i dati di continuita' del servizio;
  Ritenuto  che  il  riordino  delle disposizioni dell'Autorita' e il
loro coordinamento con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate,
possa  essere  realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo,
denominato  testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas in materia di continuita' del servizio
di   distribuzione   dell'energia  elettrica,  con  valore  in  parte
ricognitivo ed in parte innovativo;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                   Approvazione di testo integrato

  E'  approvato  il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia di continuita' del
servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  allegato  alla
presente  deliberazione  di  cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato A).