IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                  e della nutrizione - ufficio xiv

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
"L'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Vista  la  circolare  n.  17  del  10 giugno  1995,  pubblicata nel
supplemento  ordinario  nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995,  concernente  "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  della
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del 29 marzo 2002 con il quale e'
stato   autorizzato   l'adeguamento   delle  etichette  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  thiram  e  ziram  con
l'eliminazione  della  frase  di rischio R40 "possibilita' di effetti
irreversibili",   decreto   che   riporta   l'elenco   dei   prodotti
fitosanitari e le relative etichette;
  Considerato  che  nel  citato  elenco dei prodotti fitosanitari non
sono  stati  inseriti  i  seguenti prodotti fitosanitari, per un mero
errore di trascrizione:
    Thianosan  80  WG  dell'impresa  U.C.B.  Chemical  Italia S.p.a.,
registrato con decreto dirigenziale n. 9670 del 7 luglio 1998;
    Drupasan-G  dell'impresa  Agroser  S.r.l,  registrato con decreto
dirigenziale  n.  9897 del 15 gennaio 1999, rispettivamente a base di
thiram e ziram;
                              Decreta:
  1. E' autorizzato, per i prodotti fitosanitari:
    Thianosan  80  WG  dell'impresa  U.C.B.  Chemical  Italia S.p.a.,
registrato con decreto dirigenziale n. 9670 del 7 luglio 1998;
    Drupasan-G  dell'impresa  Agroser  S.r.l., registrato con decreto
dirigenziale   n.  9897  del  15 gennaio  1999,  l'adeguamento  delle
rispettive  etichette  con  l'eliminazione della frase di rischio R40
"possibilita' di effetti irreversibili".
  2.  Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le
etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere
posti in commercio.
  3.  Per  lo  smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari che
riportano  le  etichette con la frase di rischio R40 "possibilita' di
effetti  irreversibili" sono concessi dodici mesi dalla pubblicazione
del   decreto   dirigenziale   20 marzo   2002,  avente  per  oggetto
"Adeguamento  delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze  attive  thiram  e  ziram con l' eliminazione della frase di
rischio R40 "possibilita' di effetti irreversibili ".
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e avra' valore di notifica amministrativa
per le imprese interessate.
    Roma, 9 agosto 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli