IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Latina

  Visto   l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile  1994,  n.  342,  concernente l'attribuzione alla direzione
provinciale   del   lavoro  della  determinazione  delle  tariffe  di
facchinaggio;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali n. 39/1997 del 18 marzo 1997;
  Visto   il   decreto  n.  51  del  9 giugno  1999,  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  per il biennio 1 luglio 1999/1 luglio
2001;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revisione delle tariffe riferite
sia  a  lavori  in  economia sia a lavori a quintalaggio, per decorso
biennio;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e dei lavoratori
nella riunione del 18 luglio 2002;

                              Decreta:

  1. La tariffa oraria in economia e' elevata a L. 24.000 pari a euro
12,39.
  2.  Le  tariffe  a  quintalaggio in vigore dal 1 dicembre 2000 sono
aumentate del 12%:
    scarico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10;
    carico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10,
si  intendono  pedane  di merci fino a q 15 da camion a magazzino e/o
viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici,
    movimentazione  pedane  di  prodotto all'interno di stabilimento:
euro 1,10,
da celle frigo o magazzino a reparti produttivi o al carico;
    scarico colli surgelati: euro 0,15 a collo;
    carico colli surgelati: euro 0,15,
si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25;
    movimentazione colli surgelati: euro 0,15;
    movimentazione colli vari: euro 0,12,
si intendono movimentati interno azienda;
    carico/scarico  concimi,  mangimi  semplici  e  complessi, farina
alimentare, q a mano sbancalati kg 1 a kg 25: euro 0,87.
  3.  Le  tariffe  sub 1 e sub 2 sono comprensive sia degli oneri per
istituti  contrattuali  e  gestionali  (44%) sia degli oneri riflessi
(56%).  Si  precisa  altresi'  che  il  terzo  elemento  e'  composto
esclusivamente   dagli   istituti   indicati  nella  lettera  c)  del
protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.
  4. Orario di lavoro.
  La durata dell'orario di lavoro settimanale e' fissata in 40 ore di
prestazione,  da  effettuarsi  di norma su cinque giorni settimanali,
rimanendo  all'impresa,  di  concerto con la propria base sociale, il
compito di gestirne l'utilizzo.
  Particolari  esigenze  aziendali  potranno  determinare una diversa
distribuzione dell'orario di lavoro.
  Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in
determinati  giorni  o in particolari orari sono previste le seguenti
specifiche maggiorazioni:
    a)  il  lavoro  straordinario e' remunerato con una maggiorazione
del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le
8 ore giornaliere;
    b)  il  lavoro  notturno,  prestato  dalle  ore  22 alle ore 6 e'
retribuito con una maggiorazione del 50%;
    c)  il lavoro prestato nella giornata di sabato e' retribuito con
una  maggiorazione  del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei
normali turni di lavoro;
    d)  per  il  lavoro  nei  giorni di festivita' infrasettimanali e
nazionali la maggiorazione e' del 100%.
  5. Prestazioni disagiate di lavoro.
  Per  i  lavori  di  effettivo  disagio,  che  si  svolgono sotto la
pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera
la maggiorazione del 25%.
  Per  le  operazioni  di  facchinaggio riguardanti merci pericolose,
nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%.
  6.  Le  tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, si applicano ai
facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi,
anche di fatto.
  7.  Al  fine  di  ovviare  ad  eventuali distorsioni del mercato di
riferimento,  le  tariffe  sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 sono da
considerarsi come valori minimi inderogabili.
  8.  Le  tariffe  come  sopra determinate hanno validita' biennale a
decorrere dal 18 luglio 2002.
    Latina, 18 luglio 2002
                                         Il direttore: d'Incertopadre