IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 89 aprile 1968,
concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della  vite  e  la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed
agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1164 del 24
dicembre  1969  e le successive modifiche ed integrazioni intervenute
con  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 maggio 1982, n. 518 e
decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e sue successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1997, relativo alle
procedure  per  l'ottenimento  e l'iscrizione di selezioni clonali di
varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite;
  Visto   il   decreto  ministeriale  6  febbraio  2001  relativo  al
protocollo  tecnico  di  selezione clonale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;
  Considerato  che  il  processo  di  selezione clonale ha una durata
pluriennale  e  che, per tale ragione, sono molti i cloni per i quali
erano  in  corso  le verifiche di campo e di laboratorio alla data di
entrata   in   vigore   del  decreto  ministeriale  6  febbraio  2001
(approvazione del protocollo di selezione clonale);
  Considerato  che,  al  fine  di  adempiere quanto previsto da detto
decreto,  per suddetti presunti cloni si dovrebbero ripetere le prove
di verifica di campo e di laboratorio;
  Considerato  che  a  norma  dell'art. 2 del decreto ministeriale 22
dicembre   1997   (procedura  per  l'ottenimento  e  l'iscrizione  di
selezioni  clonali  di  varieta'  di vite al Catalogo nazionale delle
varieta'  di  vite),  gli  enti  e  gli  organismi  interessati  alla
selezione  clonale  devono  comunicare  al  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  la realizzazione dei campi di confronto entro
determinate  scadenze  e  che,  pertanto,  sono  note al Ministero le
selezioni clonali in fase di verifica;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  prevedere  un  periodo
transitorio per l'entrata in vigore delle norme stabilite dal decreto
ministeriale   6   febbraio  2001  (approvazione  del  protocollo  di
selezione clonale);
  Considerato il parere favorevole in tal senso espresso dal Comitato
nazionale  per  la  classificazione  delle  varieta'  di  viti  nelle
riunioni del 4 marzo 2002 e 17 aprile 2002;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  All'articolo unico del decreto ministeriale 6 febbraio 2001 dopo il
primo comma e' aggiunta la seguente frase:
  "In  via  transitoria,  sono escluse dagli obblighi della normativa
vigente  le  selezioni  clonali  per le quali l'impianto dei campi di
confronto  previsti  dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre
1997  sia  stato  effettuato  prima  della  data  di applicazione del
decreto ministeriale del 6 febbraio 2001.
  Le  disposizioni  transitorie di cui al comma precedente decadono a
partire dal 1° gennaio 2008".
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'Organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio