IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.   13   del  decreto-legge  23 gennaio  1982,  n.  9,
convertito,  con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che
rimetteva  a  questo  Comitato  l'individuazione  dei comuni compresi
nelle  aree  in  cui  era  da ravvisare una situazione di particolare
tensione  abitativa  in  relazione agli elementi indicati nella norma
stessa;
  Visto   l'art.   5   del  decreto-legge  7 febbraio  1985,  n.  12,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, che
demandava  a  questo  Comitato, sentite le regioni ed alla stregua di
criteri   predeterminati,  di  procedere  all'eventuale  integrazione
dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, predisposto con la
delibera  29 luglio  1982, in attuazione delle disposizioni di cui al
precedente capoverso;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito,  con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899,
che  disponeva  l'integrale  revisione,  a  cura di questo Comitato e
sempre  sentite le regioni, della delibera 30 maggio 1985 adottata ai
sensi della menzionata legge n. 118/1985;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  21 febbraio  1989,  n. 61, e successive
modificazioni,    che,    all'art.    1,   dispone   la   sospensione
dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  di immobili urbani
adibiti  ad  uso  abitativo  nei  comuni  di  Bari, Bologna, Catania,
Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e
nei  comuni  con  essi  confinanti,  negli  altri comuni capoluogo di
provincia,  negli  ulteriori comuni individuati nella citata delibera
30 maggio  1985  e  nella  successiva delibera 8 aprile 1987, n. 152,
nonche'  in  tutti  i  comuni  terremotati  della  Campania  e  della
Basilicata;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle
locazioni  e  del  rilascio  degli immobili adibiti ad uso abitativo"
che,  all'art.  8,  prevede  l'applicazione di agevolazioni fiscali a
favore  dei  proprietari che stipulino contratti di locazione secondo
la  modalita'  "concertata"  nei  comuni  di cui al richiamato art. 1
della   legge   n.   61/1989   e   che   rimette  a  questo  Comitato
l'aggiornamento  biennale del relativo elenco su proposta dell'allora
Ministro  dei  lavori  pubblici,  formulata  d'intesa  con i Ministri
dell'interno   e  di  grazia  e  giustizia  e  avendo  riguardo  alle
risultanze    dell'attivita'   dell'Osservatorio   della   condizione
abitativa;
  Vista  la  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica
il  titolo  V  della parte seconda della Costituzione improntandolo a
principi  di  federalismo  ed  includendo  comunque,  tra le funzioni
riservate  allo Stato, la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti  i  diritti civili e sociali da garantire su
tutto il territorio nazionale;
  Vista  la  legge  8 gennaio  2002,  n.  2,  con la quale sono state
apportate   modifiche   alle   disposizioni   sulla   "contrattazione
concertata";
  Vista  la  nota  5 novembre  2001,  n.  488/Segr.,  con la quale il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso alla
segreteria  della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano uno schema di intesa tra il
Ministero  stesso, le regioni e le suddette province autonome al fine
di  definire  i criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad
alta tensione abitativa;
  Vista la nota 30 novembre 2001, n. 5931/01/3.4.2.4, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Conferenza unificata ha
comunicato  che la predetta Conferenza Stato-regioni nella seduta del
22 novembre  2001,  su sollecitazione del presidente dell'ANCI, aveva
ritenuto  opportuno  che  della  problematica  in  questione  venisse
investita   la   Conferenza   unificata,   in   considerazione  della
particolare  rilevanza  che  il  tema  riveste per le amministrazioni
comunali,   ed   ha   convocato  apposita  riunione  tecnica  per  il
18 dicembre 2001;
  Vista la nota 13 febbraio 2002, n. 91/LD, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, in coerenza con le risultanze
della  riunione  del  12 febbraio  2002, preparatoria della seduta di
questo Comitato del 14 stesso mese, ha trasmesso la documentazione da
sottoporre  alla suddetta Conferenza unificata e che gia' recepiva le
modifiche  concordate  nella  citata riunione tecnica del 18 dicembre
2001;
  Visto   il   parere  favorevole  reso  il  14 febbraio  2002  dalla
Conferenza unificata;
  Considerato  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla  base di specifica ricerca, aveva predisposto una prima ipotesi
di  aggiornamento  dell'elenco  di  cui  trattasi  sulla  quale aveva
acquisito  le  intese  previste dall'art. 8 della legge n. 431/1998 e
che   considerava,  oltre  ai  tradizionali  indicatori  del  disagio
abitativo  quali  numero  degli  sfratti, pendolarismo, condizioni di
lavoro  e  di  occupazione, composizione del mercato abitativo, ecc.,
anche  ulteriori  parametri  intesi  a rappresentare, con la maggiore
aderenza  possibile,  i  connotati  di tensione abitativa, tra cui il
valore  positivo  del  saldo  migratorio  e  la presenza di immigrati
stranieri;
  Considerato  che  il  citato  Ministero, con nota 6 aprile 2001, n.
40/2001,  aveva  inoltrato  la predetta ipotesi alla segreteria della
Conferenza  permanente  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  ritenendo  opportuno  acquisire il parere della Conferenza
stessa, anche se non previsto dalla menzionata normativa;
  Considerato che la citata ipotesi e' stata valutata in sede tecnica
e  che,  nell'occasione,  alcune  regioni  avevano  ritenuto  che  la
proposta di revisione non risultasse del tutto adeguata rispetto alla
necessita'   di   cogliere  le  specificita'  delle  singole  realta'
territoriali, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze aveva
espresso  riserve  in  relazione al possibile aumento dei beneficiari
delle agevolazioni fiscali;
  Considerato   che   la   proposta   di  revisione  conseguentemente
rielaborata  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti ed
esposta  nella  bozza  di  intesa  sopra richiamata tiene conto delle
risultanze  delle  predette  riunioni  tecniche  e,  in  particolare,
riserva  un  ruolo piu' incisivo alle regioni, limitandosi a definire
intanto  criteri  e  procedure  per  l'aggiornamento  dell'elenco  in
questione,  e  nel  contempo  mira  ad assicurare che non si registri
incremento   della   popolazione   potenzialmente  interessata  dalle
agevolazioni  fiscali  quale  calcolata  sulla base delle rilevazioni
ISTAT 2000;
  Considerato  che l'iter adottato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti appare in linea con il processo federalista tracciato
dalla  legge  costituzionale  n.  3/2001,  sia  per quanto attiene al
coinvolgimento di regioni ed enti locali nella fase preliminare della
definizione dei criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad
alta  tensione  abitativa,  sia nella fase di concreta individuazione
dei comuni stessi;
  Considerato  peraltro  che, in ossequio al dettato di legge, l'iter
medesimo  deve trovare conclusione in una delibera di questo Comitato
in cui traslare i contenuti della bozza di intesa di cui sopra;
  Considerato  che  il  menzionato  art.  8  della  legge n. 431/1998
dispone  che, qualora le determinazioni di questo Comitato comportino
un  aumento  delle  agevolazioni  fiscali  stabilite  al  comma 1 del
medesimo articolo, venga corrispondentemente elevata, con decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   la  percentuale  di
determinazione  della  base  imponibile  prevista  allo stesso comma,
precisando  che l'aumento non si applica ai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore del predetto decreto;
  Considerato  che  l'Osservatorio  della  condizione abitativa, alle
risultanze  della  cui  attivita'  fa  riferimento la legge da ultimo
citata, non e' ancora pienamente operativo;
  Considerato  che  l'Agenzia delle entrate non ha fornito dati circa
l'entita'   delle   agevolazioni   effettivamente  fruite  al  titolo
all'esame;
  Considerato che le recenti modifiche alla legge n. 431/1998 muovono
dal  dichiarato  presupposto  della  scarsa  diffusione dell'istituto
della "contrattazione concertata";
  Considerato  che  l'ipotesi  di revisione dell'elenco dei comuni ad
alta  tensione  abitativa,  da ultimo predisposta dal Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, interessa potenzialmente - tenendo
conto  dei  dati ISTAT 2000 - una popolazione di 31.197.509 abitanti,
inferiore  cioe'  di  oltre  340.000  unita'  a quella ricompresa nei
comuni  attualmente  inclusi  nell'elenco  e  che il Ministero stesso
indica in 31.537.598 unita';
  Considerato  che  i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi
attinenti  all'anno  2001 consentono la rilevazione del minor gettito
fiscale  conseguente  alla  stipula  di  contatti di locazione con la
modalita' "concertata";
  Preso  atto  che,  con nota 12 febbraio 2002, n. 4/12, il Ministero
della giustizia ha formulato l'intesa sulla proposta all'esame;
  Preso  atto  che  nella  suddetta  seduta  preparatoria  di  questo
Comitato  in  data  12 febbraio  2002  il  Sottosegretario  di  Stato
all'interno  ha  comunicato  l'intesa  del  proprio  Ministero  sulla
proposta in discorso;
  Ritenuto,  per  le considerazioni sopra esposte, che la proposta di
cui  trattasi  possa  essere  recepita  in  modo  da definire intanto
criteri  e  procedura per l'aggiornamento degli elenchi dei comuni ad
alta tensione abitativa;
  Ritenuto  che l'art. 8 della legge n. 431/1998, nel rimettere ad un
successivo  decreto l'adozione di adeguate misure nell'ipotesi che le
determinazioni  di  questo  Comitato comportino un aumento del numero
dei  beneficiari e nel fare salvi gli effetti dei contratti stipulati
prima dell'emanazione di detto decreto, sia riferito alla valutazione
dell'impatto   reale  dell'aggiornamento  dell'elenco  in  questione,
puntualmente verificabile solo a posteriori;
  Ritenuto  che maggiori  indicazioni  sul disagio abitativo potranno
essere  disponibili  a  seguito  della conclusione delle procedure di
assegnazione  dei  finanziamenti  attribuiti  ai  comuni a carico del
"Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle  abitazioni  in
locazione"  previsto dall'art. 11 della medesima legge n. 431/1998, e
che  dette  indicazioni  potranno  essere  utilizzate  in vista della
successiva revisione biennale dell'elenco;
  Ritenuto,  comunque, di invitare il predetto Ministero a riferire a
questo  Comitato,  entro  il termine massimo del dicembre 2002, sullo
stato  di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge
n.  431/1998  e  sui  conseguenti  riflessi  fiscali,  anche  ai fini
dell'eventuale adozione delle misure di riequilibrio;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della  predisposizione dell'elenco dei comuni ad alta
tensione  abitativa,  a  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma e'
attribuita  una  soglia di "popolazione interessata" determinata, con
riferimento  ai  dati ISTAT 2000, in base al totale della popolazione
dei  comuni  capoluogo  di  provincia  e  dei  comuni con popolazione
superiore  ai 30.000 abitanti: detta soglia e' riportata alla colonna
B  del  prospetto allegato, che forma parte integrante della presente
delibera.
  2. Nell'ambito della soglia di cui al punto precedente le regioni e
le  province  autonome,  d'intesa con l'ANCI regionale, individuano i
comuni  ad  alta tensione abitativa. Nell'elenco di detti comuni sono
comunque ricompresi i comuni capoluogo di provincia.
  3.   Le   regioni   e   le   province  autonome  possono  integrare
ulteriormente  l'elenco  di  cui  sopra  nell'ipotesi  che ricorra la
duplice  condizione  che  la  popolazione  ricadente  all'interno dei
comuni  da  definire ad alta tensione abitativa, sempre calcolata con
riferimento  ai dati ISTAT 2000, sia inferiore alla predetta "soglia"
incrementata  del  20%  (percentuale  quest'ultima quantificata nella
colonna  C  del  citato  allegato) e che il valore cosi' ottenuto non
travalichi  il  36%  della popolazione residente, non superi cioe' il
"peso  totale  attribuibile"  riportato  alla colonna D dell'allegato
stesso:  l'integrazione  e' possibile sino alla concorrenza con detto
"peso totale attribuibile".
  4.  Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera  nella  Gazzetta Ufficiale le regioni e le province autonome
trasmettono  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti -
Direzione   generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche
abitative   -   Osservatorio  della  condizione  abitativa,  l'elenco
integrale dei comuni a tensione abitativa, predisposto sulla base dei
criteri di cui ai punti precedenti.
  5. Nel rispetto delle attribuzioni stabilite nei rispettivi statuti
regionali,  resta ferma la facolta' delle province autonome di Trento
e Bolzano di individuare i comuni ad alta tensione abitativa anche in
deroga a quanto stabilito ai punti richiamati.
  6.  Il  citato  Ministero,  verificata la rispondenza degli elenchi
trasmessi da regioni e province autonome ai criteri enunciati e fermo
restando il disposto del punto 5, predispone l'elenco complessivo dei
comuni  ad  alta  tensione abitativa e lo trasmette a questo Comitato
per  la  formale  approvazione  ai  sensi dell'art. 8, comma 4, della
legge n. 431/1998.
                               Impegna
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a riferire a questo
Comitato,  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno,  sullo stato di
attuazione  delle  disposizioni  recate  dall'art.  8  della legge n.
431/1998,  nonche'  delle  iniziative  poste  in essere dal Ministero
stesso  e concernenti agevolazioni per l'accesso al bene casa ai meno
abbienti,  in  modo  da  consentire a questo Comitato una valutazione
complessiva dei risultati della politica del settore.
  La  prima relazione verra' presentata entro il 31 dicembre 2002 e -
anche sulla base delle indicazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei
redditi  relativi  al 2001 e che il predetto Dicastero provvedera' ad
acquisire   presso   il  Dipartimento  delle  politiche  fiscali  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, nonche' presso l'Agenzia
delle entrate, che provvedera' a renderli tempestivamente disponibili
-  esporra'  i  dati sul ricorso allo strumento della "contrattazione
concertata",  sull'impatto dell'istituto in termini di minori entrate
fiscali e sul conseguente grado di utilizzo degli stanziamenti recati
al riguardo dalla legge n. 431/1998.
    Roma, 14 febbraio 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 357