Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale OSTEOGENIC PROTEIN 1 HOWMEDICA INTERNATIONAL S.DE.R.L. - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/179/001 - 35 mg polvere per sospensione per impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo. Titolare A.I.C.: Howmedica International S.DE.R.L. IL DIRIGENTE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE R.L."; Vista la decisione della Commissione europea del 9 luglio 2002 recante la modifica di denominazione del medicinale per uso umano in Osigraft; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta del 2/3 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Osigraft" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale OSIGRAFT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: A.I.C. n. 035547013/E (in base 10), 11VTW5 (in base 32) - 3,5 mg polvere per sospensione impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo.