IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto l'art. 117 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999   relativo   alla   nuova   organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  e,  in  particolare l'art. 16 concernente l'istituzione
dell'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1227/2000 della Commissione del 31
maggio  2000  che  stabilisce  modalita'  di  applicazione del citato
regolamento   (CE)   n.  1493/1999,  e,  in  particolare,  l'art.  19
concernente l'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2729/2000 della Commissione del 14
dicembre  2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel
settore   vitivinicolo,   in  particolare  l'art.  5  concernente  il
controllo del potenziale viticolo;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12  gennaio  1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n.
506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
168  del 7 luglio 1967, recante norme relative all'albo dei vigneti e
alla  denuncia  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", ed in particolare
gli  articoli  14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle
superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli
albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16
recante  disposizioni  per la rivendicazione delle produzioni annuali
DOCG, DOC e IGT;
  Vista  la  propria  circolare  n.  5  del  19  luglio 1996, recante
modalita'  di  rivendicazione  dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica;
  Visto  il  decreto  legislativo  10  agosto  2000,  n. 260, recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  proprio  decreto  23  marzo 1999, concernente l'adozione
della   modulistica  per  l'aggiornamento  dello  schedario  viticolo
nazionale,  la  gestione  del  potenziale viticolo, la verifica delle
superfici  vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e
nell'elenco  delle  vigne  IGT,  la  tenuta  e  l'aggiornamento degli
stessi;
  Visto  il  proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 220 del 20 settembre 2000,
concernente  termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici
vitate;
  Visto  il  proprio  decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10  aprile 2001,
concernente    modalita'    per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle superfici vitate
negli  albi  dei  vigneti  DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e
norme aggiuntive;
  Visti  i  propri  decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28
novembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  283  del  5  dicembre  2001, concernenti la proroga del
termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione delle superfici
vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;
  Considerato  che  la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai
richiamati   decreti   ministeriali   e'  finalizzata,  tra  l'altro,
all'iscrizione  agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle
vigne  IGT  e  all'aggiornamento  delle  preesistenti  iscrizioni dei
vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle
dichiarazioni  delle  superfici  vitate  in  questione  da  parte dei
produttori  interessati  costituisce il presupposto per consentire la
rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;
  Considerato  che,  a  causa  delle  proroghe  sopra  richiamate, le
dichiarazioni  delle superfici vitate ai competenti uffici sono state
presentate  in  un  periodo  di  tempo  non  utile  per  validare  le
dichiarazioni  stesse,  per  effettuare  i controlli tecnici da parte
delle  competenti  regioni  e  province  autonome  e per trasferire i
relativi  dati  alle  competenti  Camere  di commercio, ai fini della
rivendicazione  delle  produzioni  DOCG,  DOC e IGT provenienti dalla
campagna vendemmiale 2002/2003;
  Ritenuto   di   dover   stabilire  le  opportune  disposizioni  per
assicurare  la  correttezza  e la certezza della rivendicazione delle
produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003,
nonche'  assicurare  i  relativi  controlli  da parte degli organismi
preposti,  nelle  more  della  definizione  delle modalita', previste
dall'art.  5,  comma  1,  del decreto ministeriale 20 marzo 2001, per
l'istituzione  e  l'aggiornamento  degli  albi  DOCG e DOC e l'elenco
delle  vigne  IGT e dell'emanazione delle disposizioni definitive per
la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 25 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Criteri generali
  1.  Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT
presso  le  competenti Camere di commercio, in via transitoria per la
campagna vendemmiale 2002/2003, si adottano le disposizioni stabilite
nel presente decreto.
  2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1,
per  tutte  le  iscrizioni  agli  albi effettuate antecedentemente al
settembre  2000,  sono  da  utilizzare  le  superfici  indicate nella
dichiarazione  delle  superfici vitate (mod. B1) di cui ai decreti 23
marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse.
I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle
superfici  vitate  entro  il  31 dicembre 2001 possono rivendicare le
produzioni  in  questione,  purche'  abbiano  presentato  la predetta
dichiarazione   entro   il  31  luglio  2002  all'AGEA,  fatto  salvo
l'assolvimento  della  prescrizione  sanzionatoria di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.