IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.   484,  concernente  i  requisiti  per  l'accesso  alla  direzione
sanitaria  aziendale  ed  requisiti  ed  i  criteri  per l'accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano stipulato il 21 marzo 2002 in
relazione  alle  modifiche  apportate al titolo V della Costituzione,
con  il  quale  si  e'  proceduto,  per  esigenze  di unitarieta' sul
territorio  nazionale,  alla  individuazione  delle  discipline nelle
quali  possono  essere conferiti gli incarichi di struttura complessa
(gia' di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art.
4,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484;
  Considerato  che  l'art.  10,  comma  3,  del  predetto regolamento
rimette  ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle
tabelle  valevoli  per  la  valutazione  e  a  verifica dei titoli di
carriera e delle specializzazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale
-  S.O.  n.  25  del  14 febbraio  1998), e successive modificazioni,
concernente  le  tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni
equipollenti,  emanato  ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto n.
484/1997;
  Visto,   inoltre,   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre  1997,  n.  483, recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  l'art.  74  del  predetto  regolamento,  per come
risulta  modificato  dall'art.  15,  comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
in  ordine  ai  limiti  temporali di validita' delle specializzazioni
affini,  il  quale  dispone  che la specializzazione nella disciplina
puo'  essere  sostituita  dalla  specializzazione  in  una disciplina
affine da individuare con provvedimento ministeriale;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale -
S.O.   n.  25  del  14 febbraio  1998)  e  successive  modificazioni,
concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini, emanato
ai sensi dell'art. 74 del predetto regolamento n. 483/1997;
  Ritenuto  di  provvedere alla definizione delle tabelle relative ai
servizi  ed  alle  specializzazioni equipollenti, avuto riguardo alla
avvenuta  individuazione  delle discipline nelle quali possono essere
conferiti  gli  incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale, ora di
struttura complessa;
  Ritenuto  di  provvedere  inoltre  alla  definizione  delle tabelle
relative alle specializzazioni affini;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 5 luglio
2001;
  Considerato  che le discipline nelle quali possono essere conferiti
gli  incarichi  di struttura complessa non hanno subito modificazioni
con  l'accordo sopraindicato rispetto a quelle stabilite dall'art. 4,
comma 2, del regolamento n. 484/1997, fatto salvo l'inserimento della
nuova  disciplina di "Epidemiologia" nell'ambito dell'area di sanita'
pubblica  per  le  categorie  professionali dei medici nonche' per la
categoria professionale dei veterinari;
  Ritenuto,   conseguentemente,  che  possono  essere  confermate  le
tabelle  relative  ai  servizi  ed alle specializzazioni equipollenti
nonche'  le  tabelle relative alle specializzazioni affini stabilite,
rispettivamente,  dal  decreto  ministeriale  del  30 gennaio  1998 e
successive  modificazioni  e  dal decreto ministeriale del 31 gennaio
1998   e   successive   modificazioni,   apportando  alle  stesse  le
modificazioni e le integrazioni quali esplicitate nel suddetto parere
del Consiglio superiore di sanita';
  Ritenuto,  peraltro  di  procedere  alla  rettifica  di  un  errore
materiale  contenuto  nel  decreto ministeriale del 2 agosto 2000 per
quanto   attiene,   nell'ambito   della   disciplina   "Igiene  degli
allevamenti  e  delle  produzioni  zootecniche", la indicazione della
scuola  equipollente  di  tecnologia avicola, patologia aviare per la
quale  risulta  omessa  la  "e"  congiunzione  e  contestualmente  la
eliminazione  della  stessa scuola dal novero delle scuole affini per
la  stessa  disciplina  "igiene  degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche";
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai   fini   della   valutazione   dei   servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  per  l'accesso  alla direzione sanitaria
aziendale  e  per  l'accesso  all'incarico  dirigenziale di struttura
complessa  per  le  categorie  professionali  dei medici, veterinari,
farmacisti,  odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, si fa
riferimento  rispettivamente  alle  tabelle  "A"  e  "B"  allegate al
decreto   ministeriale   del   30 gennaio  1998  ed  alle  successive
modificazioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali del 22 gennaio 1999
(Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del 9 febbraio 1999), del 5 agosto 1999
(Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 3 settembre 1999) limitatamente ai
servizi  equipollenti della disciplina di "Gastroenterologia" esclusi
dalla  limitazione temporale nello stesso prevista, del 2 agosto 2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  19 agosto  2000), rettificato con
decreto  ministeriale dell'8 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 285
del  6 dicembre 2000) e del 27 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 6
del 9 gennaio 2001).