IL GOVERNATORE

   Visto  l'art.  5,  primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere
di  emanare  disposizioni  relativamente alle forme tecniche, su base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei
conti degli enti creditizi e finanziari destinate al pubblico;
   Visto  l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1
settembre  1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere
di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal
medesimo decreto n. 87/92 nonche' di adeguare la disciplina nazionale
all'evolversi  della  disciplina,  dei  principi e degli orientamenti
comunitari;
   Considerata  l'esigenza  di  integrare  la  disciplina delle forme
tecniche   dei  bilanci  bancari  per  tenere  conto  dell'evoluzione
intervenuta  nella  operativita'  degli intermediari e per migliorare
l'efficacia   rappresentativa   dei   bilanci  e  il  loro  grado  di
comparabilita';

                              Dispone:

   Il  bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e
delle  societA'  finanziarie  di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie
capogruppo  dei  gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64
del  decreto  legislativo del lo settembre 1993, n. 385) sono redatti
secondo  le  istruzioni  allegate, che costituiscono parte integrante
del   presente   provvedimento  e  che  sostituiscono  totalmente  le
istruzioni emanate con precedenti provvedimenti del 16 gennaio 1995 e
del 7 agosto 1998.
   Decorrenza:
   Le  modifiche  concernenti  l'adeguamento  dello  schema  di  nota
integrativa in materia di commissioni attive e passive si applicano a
partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 o in corso a tale data.
   Le altre modifiche apportate al testo della disciplina - in quanto
recepiscono  istruzioni  e  chiarimenti  interpretativi  a  suo tempo
forniti  agli  intermediari  -  sono gia' state applicate nei bilanci
relativi agli esercizi precedenti il 2001.
   Roma, 30 luglio 2002
                                                Il Governatore: Fazio