IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Formenti Seleco, inoltrata
presso  la  competente  direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, come da protocollo della stessa, in data 7
maggio   2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  i  contratti di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulati  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 20 marzo 2002, 7
giugno  2002 e 11 luglio 2002 stabiliscono per un periodo di 12 mesi,
decorrente  dal  25 marzo  2002,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  settore  metalmeccanico  applicato, a 16,00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
355  unita',  di  cui  4  unita' da 30 ore settimanali a 12 ore medie
settimanali,   1  unita'  da  24  ore  settimanali  a  14  ore  medie
settimanali,   4   unita'  da  20  ore  settimanali  a  8  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 440 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Formenti
Seleco,  con sede in Sessa Aurunca (Caserta), unita' di Sessa Aurunca
(Caserta),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16,00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
355  unita',  di  cui  4  unita' da 30 ore settimanali a 12 ore medie
settimanali,   1  unita'  da  24  ore  settimanali  a  14  ore  medie
settimanali,   4   unita'  da  20  ore  settimanali  a  8  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 440 unita'.