Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
64;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Provincia  autonoma di
Bolzano,   intesa   ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Alto
Adige";
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Bolzano  il  16 luglio  2002, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  24  e 25 luglio 2002, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta,
dovranno,  in  regola  con  le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  al  Ministero  per  le
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE  CONTROLLATA,  "ALTO  ADIGE"  (IN  LINGUA TEDESCA "SÜDTIROL O
                            SÜDTIROLER").
                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto
Adige"  in  lingua  tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" e' riservata ai
vini  che  corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    1. Tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      bianco (o weiÞ), anche passito;
      spumante   (bianco,  rose',  Chardonnay,  Pinot  grigio,  Pinot
bianco, Pinot nero);
      vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);
      passito (con la menzione di uno o due vitigni);
      moscato giallo o Goldmuskateller;
      Pinot bianco o WeiÞburgunder;
      Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;
      Chardonnay;
      Riesling italico o Welschriesling;
      Riesling;
      Müller Thurgau;
      Sylvaner o Silvaner;
      Sauvignon;
      Kerner;
      Traminer aromatico o Gewürztraminer;
      Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito";
      Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer;
      Lagrein;
      Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer;
      Merlot;
      Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;
      Cabernet-Lagrein;
      Cabernet-Merlot;
      Lagrein - Merlot;
      Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
      Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose';
      Malvasia o Malvasier;
      Schiava  o  Schiava  grossa  o  Schiava  gentile  o Vernatsch o
GroÞvernatsch o Edelvernatsch;
      Schiava grigia o Grauvernatsch.
    2. "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano" o "Bozner Leiten".
    3.  "Alto  Adige"  sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese" o
"Meraner Hügel" o "Meraner".
    4. "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" o "St. Magdalener".
    5. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Terlano" o
"Terlaner":
      Pinot bianco o WeiÞburgunder;
      Chardonnay,
      Riesling italico;
      Riesling;
      Sauvignon;
      Silvaner o Sylvaner;
      Müller Thurgau;
      Pinot Grigio o Ruländer.
    6. Tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      Sottozona "Valle Isarco" o "Eisacktal" o "Eisacktaler":
        Traminer aromatico o Gewürztraminer;
        Pinot grigio o Ruländer;
        Veltliner;
        Silvaner o Sylvaner;
        Müller Thurgau;
        Kerner;
        Riesling;
        Klausner Laitacher.
    7. Tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      Sottozona "Valle Venosta" o "Vinschgau":
        Chardonnay;
        Kerner;
        Müller Thurgau;
        Pinot bianco o WeiÞburgunder;
        Pinot grigio o Ruländer;
        Riesling;
        Traminer aromatico o Gewürztraminer;
        Sauvignon;
        Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
        Schiava o Vernatsch.
    Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Südtirol") puo' essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento  della  Commissione  n.  753/2002,  per  i  vini "Lago di
Caldaro"  o  "Caldaro"  recanti  la  menzione  "classico"  (in lingua
tedesca  "klassisch"  o  "klassisches  Ursprungsgebiet")  o "classico
superiore",  ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano,
Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Egna,  Montagna,  Ora e Bronzolo, come
previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine
controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro".