Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 64; Esaminata la domanda presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige"; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bolzano il 16 luglio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA, "ALTO ADIGE" (IN LINGUA TEDESCA "SÜDTIROL O SÜDTIROLER"). Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler" e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 1. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": bianco (o weiÞ), anche passito; spumante (bianco, rose', Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero); vendemmia tardiva (con menzione del vitigno); passito (con la menzione di uno o due vitigni); moscato giallo o Goldmuskateller; Pinot bianco o WeiÞburgunder; Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling; Müller Thurgau; Sylvaner o Silvaner; Sauvignon; Kerner; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito"; Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer; Lagrein; Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer; Merlot; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc; Cabernet-Lagrein; Cabernet-Merlot; Lagrein - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder; Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose'; Malvasia o Malvasier; Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o GroÞvernatsch o Edelvernatsch; Schiava grigia o Grauvernatsch. 2. "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano" o "Bozner Leiten". 3. "Alto Adige" sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese" o "Meraner Hügel" o "Meraner". 4. "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" o "St. Magdalener". 5. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Terlano" o "Terlaner": Pinot bianco o WeiÞburgunder; Chardonnay, Riesling italico; Riesling; Sauvignon; Silvaner o Sylvaner; Müller Thurgau; Pinot Grigio o Ruländer. 6. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Valle Isarco" o "Eisacktal" o "Eisacktaler": Traminer aromatico o Gewürztraminer; Pinot grigio o Ruländer; Veltliner; Silvaner o Sylvaner; Müller Thurgau; Kerner; Riesling; Klausner Laitacher. 7. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Valle Venosta" o "Vinschgau": Chardonnay; Kerner; Müller Thurgau; Pinot bianco o WeiÞburgunder; Pinot grigio o Ruländer; Riesling; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Sauvignon; Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder; Schiava o Vernatsch. Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Südtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del regolamento della Commissione n. 753/2002, per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" recanti la menzione "classico" (in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro".