L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 agosto 2002,
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  definito nella deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno
2002,  n. 121/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  160  del 10 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 121/02),
l'indice  dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non
ha registrato una variazione maggiore del 5%;
    rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' 23
aprile  2002,  n.  70/02  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  103  del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n.
70/02)  l'indice  Jt  relativo  ai  gas di petrolio liquefatti e agli
altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993,  n.  16/1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Viste:  la  deliberazione  dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  dall'Autorita'  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24
giugno  1999,  n.  87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  del  1  luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28
agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30
giugno  2000,  28  agosto  2000,  n 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento  ordinario  n.  2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001,
26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  109  del  12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6
luglio  2001,  29  agosto  2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre
2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  260  dell'8  novembre  2001,  27  dicembre  2001,  n.  320/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16
gennaio  2002,  27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, n. 70/02 e n.
121/02 richiamate in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione
n.  237/00),  cosi'  come modificata ed integrata dalle deliberazioni
dell'Autorita'  24  gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo
2001,  n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  74  del  29  marzo 2001, 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001
e  26  giugno  2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12
luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni
Delta(Delta)T  definite  dalla  deliberazione  n.  52/99,  al fine di
consentire  l'applicazione  dei  criteri  di  indicizzazione previsti
dalla  medesima  deliberazione  alle tariffe determinate con il nuovo
ordinamento  tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire
dal 1 luglio 2001;
  Visti:
    l'art.  1  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel
caso  in  cui  si  registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai
sensi  del  comma 1.2 dello stesso articolo in aumento o diminuzione,
maggiori   del   5%   rispetto  al  valore  preso  precedentemente  a
riferimento;
    l'art.  2  della  deliberazione  n.  25/02 dell'Autorita', che ha
modificato  la disciplina relativa alla determinazione dell'indice It
di cui al precedente alinea;
    l'art.  2  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce  che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice  Jt,  calcolato  ai  sensi  del  comma  2.2  dello stesso
articolo,  in  aumento  o  diminuzione,  maggiori  del 5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
  Ritenuto  che  sia  necessario, per il bimestre settembre - ottobre
2002:
    confermare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del
mercato  vincolato  di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione
n. 52/99;
    confermare  le  tariffe  dei  gas  di petrolio liquefatti e degli
altri  tipi  di  gas  di  cui  all'art.  2,  commi  2.1  e 2.4, della
deliberazione n. 52/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

  1.1.   Per   il   quinto  bimestre  (settembre-ottobre)  2002  sono
confermate  le  tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato
del  gas  naturale  di  cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99,  come  aggiornate  per il bimestre luglio-agosto 2002 ai sensi
dell'art.  1  della  deliberazione della medesima Autorita' 26 giugno
2002, n. 121/02.