IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  comma  5  dell'art.  5-bis del decreto-legge 7 settembre
2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001,  n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5
della  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  si  applicano  anche  con
riferimento  alla  dichiarazione  dei  grandi eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento della protezione civile;
  Considerato  che l'Italia assumera', nel secondo semestre dell'anno
2003,  la  Presidenza  della Unione europea con conseguenti rilevanti
responsabilita'  di  tipo  organizzativo in relazione alle dimensioni
dell'evento  che  comportera'  la partecipazione delle rappresentanze
dei  Paesi  dell'Unione,  nonche'  dei  Paesi  candidati  a far parte
dell'Unione medesima;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002,
recante  la  dichiarazione  di  "grande  evento"  per  il semestre di
Presidenza italiana della Unione europea;
  Ritenuto  che la particolare complessita' degli impegni conseguenti
alla Presidenza italiana della Unione europea ha imposto una parziale
rivisitazione  delle  precedenti  scelte  operate  con il decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, in ordine alla
individuazione  della  sede maggiormente  idonea  ad ospitare le piu'
importanti manifestazioni del semestre;
  Preso  atto  che e' stato, pertanto, ritenuto piu' rispondente agli
interessi  pubblici  connessi  al necessario contenimento della spesa
pubblica ed alla funzionale organizzazione del "grande evento", anche
sulla  base  delle  indicazioni  formulate  nel  corso  del Consiglio
europeo  di  Siviglia,  individuare in altra sede europea il contesto
migliore  presso  cui celebrare le piu' importanti manifestazioni del
semestre;
  Ritenuto  tuttavia  che  nel territorio nazionale dovranno comunque
assumersi  efficaci  e  tempestive  misure organizzative di carattere
straordinario,  sia correlate alla ineludibile esigenza di assicurare
la  funzionalita'  alle  predette  piu' importanti manifestazioni del
semestre che si celebreranno all'estero, sia connesse alle necessita'
derivanti  dagli  ulteriori  molteplici  incontri  che si terranno in
Italia con le rappresentanze e le delegazioni europee;
  Ferme  restando  le  competenze della delegazione di cui all'art. 2
della legge 5 giugno 1984, n. 208;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2002;

                              Decreta:
  Ferma  la  precedente  dichiarazione  di  "grande  evento"  per  il
semestre  di  Presidenza  italiana della Unione europea, adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002, sono
soppresse  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  medesimo decreto,
riferite  all'adeguamento  del Centro polifunzionale della protezione
civile di Castelnuovo di Porto.
  Con  una  o  piu'  ordinanze  successive,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art.  5  della legge n. 225/1992, sara' definito il quadro degli
interventi da realizzare per l'organizzazione del "grande evento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 agosto 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi