IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155,
che  ha  esteso  ai  dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di
mensa  o  ristorazione  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre  1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento  della  politica  industriale (CIPI) del 3 agosto 1993,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  14 agosto 1993,
recante  interventi  della  Cassa integrazione guadagni nei confronti
dei dipendenti di azienda appaltatrici di servizi di mense;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)   n.  96  del  15 novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante  "Modifica  dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha  attribuito  al  Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Vista   la   propria   direttiva   generale   annuale   sull'azione
amministrativa  e  sulla  gestione  emanata, per l'anno 2002, in data
8 febbraio  2002  e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
  Considerato  che,  negli  anni trascorsi dall'adozione della citata
delibera  CIPI  del  3 agosto  1993,  si  e'  constatato,  in fase di
istruttoria  tecnica  selettiva  delle istanze di CIGS, che i criteri
dalla   stessa   recati   escludono  dalla  tutela  dell'integrazione
salariale  ai  sensi  dell'art.  23,  comma 1, della legge n. 155 del
1981,  talune  fattispecie,  che presentano peculiari caratteristiche
connesse  alle  diverse  e  innovative  forme e modalita' di gestione
dell'attivita' delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla  modificazione ed
all'aggiornamento della richiamata delibera CIPI del 3 agosto 1993;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti

  1.  Gli  accertamenti  di  cui  all'art.  23,  comma 1, della legge
23 aprile  1981,  n.  155,  sono  effettuati  secondo le modalita' di
seguito indicate:
    a) requisiti soggettivi:
      a1)  essere  alle  dipendenze  di  un'azienda  appaltatrice  di
servizi  di  mensa  o ristorazione che comprenda nel proprio organico
almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG;
      a2) svolgere tale attivita' in modo prevalente e continuativo;
      a3)  essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro
ridotto  in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda
committente;
    b) requisiti oggettivi:
      b1)  la  contrazione  dell'attivita' dell'azienda di mensa deve
essere  in  diretta  connessione  con  la  contrazione dell'attivita'
dell'impresa committente;
      b2)  le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia'
state  oggetto  di specifici provvedimenti di integrazione salariale,
ivi  compreso  l'intervento di integrazione salariale a seguito della
sottoscrizione   di   contratti   di   solidarieta'   ai   sensi  del
decreto-legge  n.  726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.
  2.   Ai   fini  della  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi  l'impresa  interessata  deve  fornire  specifici elementi
informativi in ordine a:
      a) durata dei contratti di lavoro;
      b) orario di lavoro giornaliero;
      c)   esclusivita'   del   rapporto   di  lavoro  con  l'azienda
appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal
dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attivita).
  3.  Ai  fini della verifica dei requisiti oggettivi, l'impresa deve
allegare  all'istanza,  presentata  nei  modi e nei termini di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle
premesse,  una  dichiarazione  della societa' committente dalla quale
risulti:
    a) l'organico  di  stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto
ricorso  alla  CIG  (indicando  se  ordinaria  o  straordinaria  e in
quest'ultimo caso la specifica causa);
    b) il  numero  dei  lavoratori  sospesi  a zero ore o lavoranti a
orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione).