IL REGGENTE
            del servizio politiche del lavoro di Potenza

  Visto  l'art.  2544, primo comma, primo periodo, del codice civile,
che  prevede  che  le  societa'  cooperative che non sono in grado di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuti atti di
gestione,  possono  essere  sciolte  dall'Autorita' amministrativa di
vigilanza;
  Atteso  che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzione provinciale del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento  senza  nomina  di  liquidatore ai sensi del citato art.
2544 del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali - Direzione generale degli affari
generali e del personale - Divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste  la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28
ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Visti  i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle societa'
cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo,
del codice civile;
  Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le
cooperative del giorno 11 luglio 2002;
                               Decreta
lo  scioglimento  senza  nomina  di  commissario  liquidatore,  delle
seguenti societa' cooperative:
    1)  societa'  cooperativa  "E.L.P.I.  a r.l."  con sede in Oppido
Lucano,  costituita  per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in
data 10 febbraio 1980, iscritta al n. 1710 del registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1319;
    2)  societa' cooperativa "Paternicum Coop. servizi eco-ambientali
infrastrutturali  sociali a r.l." con sede in Paterno, costituita per
rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 22 settembre 1988,
iscritta  al  n.  4158 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
Potenza, B.U.S.C. n. 2124;
    3)  societa'  cooperativa  "Amintravaille  piccola soc. coop.va a
r.l."  con  sede  in  Lavello,  costituita  per  rogito  notaio dott.
Gianuario  Angelino  in  data 1 giugno 1998, iscritta al n. 22134 del
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2773;
    4)  societa'  cooperativa  "Tecno Montealpi soc. coop. va a r.l."
con  sede  in  Marsicovetere,  costituita  per  rogito  notaio  dott.
Francesco Carretta in data 16 settembre 1999, iscritta al n. 2600 del
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2897;
    5)  societa'  cooperativa  "Valsport piccola soc. coop.va a r.l."
con  sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio dott. Nicola
Guerriero  in  data  29 marzo 2000, iscritta al n. 13038 del registro
delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2979.
      Potenza, 21 agosto 2002
                                            Il reggente: Montanarella