LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  19  del  Regolamento  n.  1493/1999/CE del Consiglio
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo  che
prescrive  che  gli  Stati membri compilino una classificazione delle
varieta' di viti per la produzione di vino;
  Visto  l'art.  20  del Regolamento n. 1227/200/CE della commissione
che   stabilisce   modalita'   di  applicazione  del  Regolamento  n.
1493/1999/CE  del  Consiglio  in  particolare in ordine al potenziale
produttivo;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4,  prevede  che  il  Governo,  regioni  e  province autonome possono
concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto  lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, trasmesso il 12 luglio 2002, in materia di classificazione
delle varieta' di vite;
  Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel
corso  del  quale  i  rappresentanti  delle  regioni,  hanno avanzato
richieste   di   modifiche  in  merito  al  provvedimento  in  esame,
unitamente  alla proposta di modificare in accordo il testo in esame,
peraltro, accettate, dal rappresentante del Ministero proponente;
  Tenuto  conto  che  nel  corso  della seduta del 18 luglio 2002 del
comitato  tecnico  di  coordinamento  in  materia di agricoltura, gli
assessori  regionali  hanno  confermato le richieste avanzate in sede
tecnica  unitamente alla proposta di una ulteriore modifica, recepita
dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e di seguito
riportata:
    al punto 4 aggiungere il seguente comma: "Qualora le regioni e le
province  autonome  abbiano  delle  sperimentazioni  terminate  entro
l'anno   di  pubblicazione  del  presente  accordo,  queste  sono  da
ritenersi  valide  se condotte secondo norme e prassi precedentemente
adottate";
  Vista  la  nuova  stesura  dello  schema  di  accordo contenente le
modifiche   concordate,   trasmessa  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali con nota del 23 luglio 2002 alla segreteria di
questa Conferenza;
  Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti
delle regioni e province autonome;
                              Sancisce
il  seguente  accordo,  nei  termini  sottoindicati, tra il Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  regioni  e le province
autonome di Trento e Bolzano:
  Visto  l'art.  19  del  Regolamento  (CE)  n. 1493/99 del Consiglio
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo  che
prescrive  che  gli  Stati membri compilino una classificazione delle
varieta' di viti per la produzione di vino;
  Visto  l'art.  20 del Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione
che  stabilisce  modalita'  di  applicazione  del Regolamento (CE) n.
1493/99   del  Consiglio  in  particolare  in  ordine  al  potenziale
produttivo;
  Visto  l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, contenente
norme  di attuazione dei regolamenti sopra riportati, che dispone che
la  classificazione  delle  varieta'  di  viti di uva da vino avvenga
secondo  le  procedure vigenti in attesa dell'emanazione di ulteriori
disposizioni e linee guida generali;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che costituisce il
Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti che,
tra   l'altro   deve  provvedere  agli  adempimenti  della  normativa
ricordata;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Acquisito  il  parere  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
convengono quanto segue:
1. Finalita'.
  1.  La classificazione delle varieta' di viti per uva da vino viene
effettuata  dalla  regioni e province autonome sulla base delle linee
guida generali contenute nel presente provvedimento.
2. Criteri di classificazione.
  1.  Le  varieta' di viti per uve da vino sono classificate, ai fini
della   coltivazione,   per  unita'  amministrativa  o  per  zona  di
produzione.  Per unita' amministrativa si intende il territorio della
regione  o  delle  singole province o della provincia, n. 1164. Nella
classificazione  le  varieta'  sono indicate con il nome, i sinonimi,
gli  omonimi  e,  se  autonoma.  Per zona di produzione si intende il
territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati, ai fini
del presente provvedimento, dalle regioni o province autonome.
  2.  Sono  ammesse  alla  classificazione  soltanto  le varieta' che
appartengono  alla  specie Vitis Vinifera o provengono da un incrocio
tra questa specie e altra specie del genere Vitis. La classificazione
non  puo'  applicarsi alle varieta' seguenti: Noah, Othello Isabella,
Jacquez, Clinton, Herbemont.
  3.  Sono  classificate  solo le varieta' di uve da vino iscritte al
registro   nazionale  delle  varieta'  di  viti  istituito  ai  sensi
dell'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1969 de1 caso gli eventuali altri usi di cui al comma 4.
  4.  Per  ogni varieta' classificata come varieta' per la produzione
di  vino  nell'unita'  amministrativa  nella  zona  di  produzione si
indicano  anche i seguenti eventuali altri usi consentiti nell'unita'
amministrativa o nella zona di produzione considerata:
    a) varieta' per uva da tavola;
    b) varieta' per la produzione di acquavite da vino;
    c) varieta' per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
    d) varieta' per la produzione di vino da uve stramature;
    e) altri usi.
3. Classificazione delle varieta' di viti.
  1.  Per  ciascuna  unita'  amministrativa  o zona di produzione, le
varieta'  di  viti per uve da vino sono assegnate ad una delle classi
seguenti:
    a) varieta' idonee alla coltivazione.
  Dette  varieta' possono essere coltivate nell'unita' amministrativa
o  nella  zona  di  produzione  di riferimento fornendo vini di buona
qualita'.  Nella  classe delle varieta' idonee alla coltivazione sono
incluse  esclusivamente  le varieta' di viti appartenenti alla specie
Vitis  Vinifera.  Le  regioni  e le province autonome, possono, sulla
base di parametri tecnici e/o delle poltiche di sviluppo del settore,
suddividere queste in varieta' consigliate in varieta' ammesse per il
raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola.
  Le  varieta'  sono  eliminate  dalla classificazione quando la loro
attitudine  alla  coltura  si e' rilevata insoddisfacente nell'unita'
amministrativa  o  nella  zona  di  produzione, definite dall'art. 2,
comma 1 del medesimo.
    b) varieta' in osservazione.
  Dette  varieta'  sono  quelle  sulle quali si stanno effettuando le
prove  di  attitudine  alla coltivazione nell'unita' amministrativa o
nella  zona di produzione. Le varieta' in osservazione possono essere
destinate  alla  produzione  e commercializzazione dei vini da tavola
anche con l'impiego della menzione "indicazione geografica tipica".
4. Nuove varieta'.
  1.  L'inserimento  di  una  varieta'  di uva da vino che non figura
nella  classificazione  per  l'unita'  amministrativa  o  la  zona di
produzione  ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura
di  durata  tale  da  interessare  almeno tre vendemmie effettuate in
conformita' con l'allegato tecnico.
  2.  In  deroga al primo comma del presente articolo, per i due anni
successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento, e'
ammessa  la  classificazione  in  un'unita'  amministrativa o zona di
produzione,  senza  l'obbligo  di  effettuare  le  previste  prove di
attitudine   alla  coltura,  la  classificazione  definita  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, per i seguenti casi:
    a) varieta'  di  uve  da vino che sono classificate come varieta'
idonee   alla  coltivazione  nell'unita'  amministrativa  o  zona  di
produzione finitima;
    b) varieta' che figurano nel registro nazionale delle varieta' di
viti   come   provvisoriamente   autorizzate  nella  relativa  unita'
amministrativa  o  zona  di produzione alla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
  3.  Qualora  le  regioni  e  le  province  autonome  abbiano  delle
sperimentazioni  terminate entro l'anno di pubblicazione del presente
accordo,  queste sono da ritenersi valide se condotte secondo norme e
prassi precedentemente adottate;
5. Varieta' utilizzabili per la produzione di vino.
  1. Soltanto le varieta' di viti per uva da vino da commercializzare
menzionate   nella   classificazione   come   varieta'   idonee  alla
coltivazione   o   come   varieta'  in  osservazione  possono  essere
impiantate,  reimpiantate o innestate per la produzione di vino fermo
restando  che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate
a scopo di ricerca e di sperimentazione.
  2.  Le superfici piantate con varieta' di viti per la produzione di
vino  non  menzionate nella classificazione come varieta' idonee alla
coltivazione o come varieta' in osservazione devono essere estirpate,
con esclusione dei casi in cui la produzione e' destinata interamente
al consumo familiare dei viticoltori.
6. Varieta' idonee alla coltivazione e varieta' in osservazione.
  1.   Le   varieta'   precedentemente   classificate  come  varieta'
raccomandate  o  varieta'  autorizzate  sono  assegnate  alla  classe
varieta'   idonee  alla  coltivazione:  le  varieta'  precedentemente
classificate   come   varieta'   provvisoriamente   autorizzate  sono
assegnate  alla  classe  varieta' in osservazione, fatto salvo quanto
indicato all'art. 4, comma 2, lettera b) del presente provvedimento.
7. Provvedimenti regionali.
  1.  Le  regioni  e  province  autonome  adottano i provvedimenti di
competenza   dandone   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche
agricole   e   forestali   entro   trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento in ordine alla classificazione delle varieta' di viti.
  Il   presente   provvedimento   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.

Allegato tecnico.
  1.  Le  regioni  e  le  province autonome stabiliscono le modalita'
relative  all'organizzazione della prova ed alla raccolta dei dati in
modo  da  permettere  una  idonea  valutazione  dell'attitudine  alla
coltura della varieta' interessata.
  2. L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della
varieta'  di vite di cui trattasi, effettuato in condizioni colturali
considerate  normali  nella  regione o provincia autonoma. Una o piu'
varieta'  che  figurano  nella classificazione delle varieta' di vite
vengono  coltivate in condizioni identiche ed osservate come varieta'
di   riferimento   ai  fini  comparativi.  Possono  essere  prese  in
considerazione   ai   fini  comparativi  soltanto  varieta'  di  viti
relativamente diffuse nella regione considerata.
  3.  Il  terreno  destinato  all'esecuzione  della prova deve essere
idoneo  alla  viticoltura  ed  essere  scelto in modo che, per clima,
esposizione  e  suolo,  possa  considerarsi rappresentativo dell'area
viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in
annate  normali  la  varieta'  da  esaminare  cosi'  come  una o piu'
varieta'  di  riferimento  possano  produrre almeno trecento litri di
vino.
  4.   I   dati  tecnici  relativi  alle  prove  di  attitudine  alla
coltivazione   riguardano   almeno   tre   annate   di  vinificazione
consecutive.  Durante  tali  prove per la varieta' di vite sottoposta
alle  prove  e  per  la  o  le  varieta' di riferimento si valutano i
seguenti parametri:
    a) vegetativi:
      epoca di germogliamento;
      epoca di fioritura;
      epoca di invaiatura;
      epoca di maturazione;
    b) produttivi:
      sul mosto alla maturazione:
        grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
        acidita' totale (g di acido tartarico/l);
        ph;
        peso medio del grappolo;
        produzione media espressa in kg uva per ceppo per ettaro;
      sul mosto alla raccolta dell'uva:
        grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
        acidita' totale (grammi di acido tartarico/l);
        ph;
      sul vino bianco:
        acidita' totale (g di acido tartarico/l);
        acido tartarico(g/l);
        alcool (g/l);
        acido malico (g/l);
        estratto netto (g/l);
      su altri vini:
        acidita' totale (g di acido tartarico/l);
        acido-tartarico (g/l);
        alcool (g/l);
        acido malico (g/l);
        estratto netto(g/l);
        flavonoidi (mg/l);
        antociani (mg/l);
        polifenoli totali (mg/l).
  5.  Deve  essere  inoltre  effettuata,  per ogni vinificazione, una
valutazione  su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varieta' in
esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.
  6.  Aggiungere  anche  eventuali  indicazioni  sulla  coltura della
varieta'  di  vite  in  esame  (ad  es.  resistenza  alla siccita', a
malattie, vigoria etc.).
    Roma, 25 luglio 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino