IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Francesconi Guillermo Eduardo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 agosto 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di abogado, di cui e' in possesso, conseguito presso l'"Universidad facultad de Derecheo y Ciencias Sociales" di Buenos Aires, rilasciato il 4 novembre 1994, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato inoltre che e' iscritto nel Colegio publico de abogados di Buenos Aires dall'11 maggio 1995, come attestato dal Colegio de abogados stesso; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1 luglio 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Francesconi Guillermo Eduardo, nato a Buenos Aires (Argentina), il 3 agosto 1969, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.