IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il
25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Preso  atto  che  e'  in  possesso  del titolo accademico laurea in
materie letterarie conseguita presso la facolta' di lettere di Padova
come attestato in data 25 marzo 1974; del titolo accademico di laurea
in pedagogia conseguita presso il Magistero di Verona, come attestato
in  data  5 luglio  1993;  del  diplom  in  analytischer  psychologie
conseguito  presso  "C.G.  Jung  Institutes Zurich" come attestato in
data 7 novembre 1987;
  Considerato   che   la   sig.ra  Bisi  Angelucci  e'  iscritta  nel
Psycotherapeutinliste,  come psychotherapeuten come attestato in data
5 ottobre  1995 dal Ministero federale per la sanita' e la tutela dei
consumatori  austriaco,  ai  sensi degli articoli 17 e 12 della legge
sulla  psicoterapia,  G.U.  federale austriaca n. 361/1990, a seguito
del   riconoscimento   dell'equipollenza  del  titolo  conseguito  in
Svizzera;
  Rilevato  che,  la  professione  di psicoterapeuta in Italia ha una
connotazione   professionale   autonoma   rispetto   a  quella  dello
psicologo, infatti e' necessario essere prima iscritti all'albo degli
psicologi  e  solo  dopo  aver conseguito una formazione quadriennale
accademico  professionale nell'ambito dell'attivita' psicoterapeutica
si puo' ottenere l'accesso alla professione di psicoterapeuta;
  Viste   le   determinazioni   della   Conferenza  dei  servizi  del
28 settembre 1999;
  Considerato  che  la  professione  di  psicologo,  di cui l'istante
chiede il riconoscimento, in Austria e' regolamentata, la richiedente
doveva   dimostrare   -   a   prescindere  dalla  sua  formazione  in
psicoterapia  -  o l'iscrizione all'albo degli psicologi in Austria o
provare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione come
richiesto con la nota del 24 luglio 2000;
  Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria
per  lo  svolgimento  della  procedura  di  riconoscimento del titolo
professionale   -  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo - incombe necessariamente sullo stesso richiedente;
  Considerato  che,  nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di
questa  amministrazione  la sig.ra Bisi Angelucci non ha provveduto a
trasmettere la documentazione suindicata;
  Ritenuto  che  in  mancanza di tali documenti la procedura non puo'
essere utilmente proseguita;
                              Decreta:
  La  domanda  della  sig.ra  Bisi  Angelucci  Sonja  Maria,  nata il
25 marzo  1949  a  Silandro, cittadina italiana, volta ad ottenere il
riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione
in Italia, e respinta.
    Roma, 27 agosto 2002
                                  Il vice capo del Dipartimento: Neri