IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista l'istanza del sig. Klaus Rudiger Franck nato il 6 luglio 1957
a  Oberhausen  (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo accademico professionale zeugnis uber die
diplom-hauptprufung  diplom-ingenieurs FH conseguito il 10 marzo 1982
presso   la   "Universitat   Fridericiana   zu   Karlsruhe"  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico (Germania);
  Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 1 luglio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Vista  la  nuova  domanda  presentata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo nella sez.
A,  settore  industriale,  per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Klaus  Rudiger Franck, nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen
(Germania),  cittadino  tedesco,  e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sez.  A,  settore  industriale  -  e  l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 27 agosto 2002
                                  Il vice capo del Dipartimento: Neri