IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della
regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  con il quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2002,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Visto   l'attestato   della  direzione  regionale  delle  politiche
agricole  di  mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2002,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone
di  produzione  delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni
di  origine  controllata  e  garantita  o  a denominazione di origine
controllata:
    "Colli  Orientali  del  Friuli"  (tutte  le  tipologie e relative
sottozone "Cialla" e "Rusazzo");
    "Collio" o "Collio Goriziano" (tutte le tipologie);
    "Friuli Annia" (tutte le tipologie);
    "Friuli Aquileia" (tutte le tipologie);
    "Friuli Grave" (tutte le tipologie);
    "Friuli Latisana" (tutte le tipologie);
    "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" (tutte le tipologie);
    "Lison Pramaggiore" (tutte le tipologie);
    "Ramandolo" (tutte le tipologie);
    "Carso" (tutte le tipologie).
  2. Le  operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma, con esclusione della denominazione di
origine  controllata  "Carso",  debbono  essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato e rettificato, fatte salve le misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Per  i  vini  a denominazione di origine controllata "Carso" le
operazioni  di  arricchimento,  secondo  le  modalita'  previste  dai
regolamenti  comunitari  sopracitati,  devono  essere  effettuate nel
limite massimo di 1 grado per tutte le tipologie a bacca bianca e nel
limite  massimo  di  1,5  gradi per tutte le tipologie a bacca rossa,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 28 agosto 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio