IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto   l'attestato   dell'Assessorato  all'agricoltura  e  risorse
naturali della regione autonoma Valle d'Aosta, con il quale la stessa
ha  certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2002,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  provenienti  dalle  zone di
produzione  delle  uve  atte  a  dare vini a denominazione di origine
controllata   "Valle  d'Aosta"  o  "Vallee  d'Aoste",  per  tutte  le
tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dallo
specifico disciplinare di produzione.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dal
disciplinare di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti della denominazione di origine di
cui  al  comma 1  del  presente  articolo,  sono  autorizzate  per la
varieta' di vite "Prie' Blanc".
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato,  o  mediante  concentrazione  parziale,  fatte  salve le
misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 3 settembre 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio