LA COMMISSIONE

    Su  proposta  dei  professori  Santoni  e Galantino, ha adottato,
all'unanimita', la seguente delibera;

                              Premesso:
    1.  che  la  legge  n.  146/1990,  all'art.  1.1.  individua come
servizio  pubblico  essenziale  quello volto a garantire il godimento
del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla liberta'
di  comunicazione e che all'art. 1.2. lettera e) della medesima legge
viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni;
    2.   che,   fino   ad   oggi,  la  disciplina  delle  prestazioni
indispensabili nel settore delle telecomunicazioni e' stata contenuta
nell'accordo  del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e
le  organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL,
UILTE/UIL,   valutato  idoneo  dalla  Commissione  con  delibera  del
5 febbraio 1993;
    3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998, la Commissione
ha  valutato  non  idoneo,  per  la  mancata indicazione della durata
massima  delle  astensioni,  nonche' dell'intervallo tra le azioni di
sciopero,  l'accordo  sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto,
in  data  30 gennaio  1997,  dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL,
SILT CSL, UILTE UIL e l'Azienda Telecom Italia Mobile S.p.a.;
    4.  che  a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
che  ha  modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione
con  delibera  00/169  del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia
sia  con  la  disciplina prevista dalla stessa legge n. 83/2000 per i
lavoratori  autonomi,  sia  con la disciplina prevista nel 1990 per i
lavoratori dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola
di  un  periodo  transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della
legge   n.   83/2000  (26 ottobre  2000)  entro  il  quale  le  parti
interessate  avrebbero dovuto adeguare - ove necessario - gli accordi
alla nuova normativa;
    5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per
le  imprese  esercenti  i  servizi  di comunicazione, sottoscritto il
28 giugno  2000  da  Confindustria  e da CGIL, CISL, UIL, le parti si
sono  impegnate  (art.  5)  nella  definizione, entro il 30 settembre
2000,   delle  regole  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero,  in
attuazione  della  legge  n.  146/1990 come modificata dalla legge n.
83/2000;
    6.  che  inoltre,  essendo  trascorsi  dieci anni dall'entrata in
vigore   della  disciplina  vigente  ed  essendo  in  questo  periodo
intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle
imprese  esercenti  il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla
progressiva  automatizzazione  del  servizio sia al sensibile aumento
del  traffico  telefonico non piu' gestito in regime di monopolio, si
rendono  necessarie  modificazioni della disciplina delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
    7.   che  le  lacune  della  disciplina  vigente  in  particolare
riguardano:  una  chiara  definizione del campo di applicazione della
disciplina;   la   definizione   di  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione  del  conflitto; la mancata previsione di un intervallo
minimo  tra  azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi;
la  previsione di un calendario delle franchigie; l'indicazione della
durata  delle  azioni  di  sciopero;  la  mancata  previsione  di una
disciplina  della  revoca  tempestiva  (o comunque giustificata dello
sciopero); la ridefinizione delle prestazioni indispensabili;

                            Considerato:
    1.   che   a   partire  dal  novembre  2000,  la  Commissione  ha
ripetutamente  sollecitato  le  parti  a procedere ad una definizione
mediante  accordo  di  nuove  regole adeguate a quanto disposto dalla
legge,  nonche'  a  dare  attuazione  agli  impegni  assunti  con  la
stipulazione  del  contratto  collettivo  nazionale  per  le  imprese
esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000;
    2.   che  le  numerose  audizioni  delle  diverse  organizzazioni
sindacali  presenti  ed  attive  nel  servizio rientrante nel settore
delle  telecomunicazioni,  nonche'  delle  aziende  che  erogano tali
servizi  -  tenute  dalla  Commissione  nelle  date  15 novembre 2000
(Telecom   Italia,   Cobas  Telecomunicazioni,  Flm  Uniti,  Snater),
3 maggio  2001  (Cgil,  Cisl, Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria,
Unione  Industriali  di  Roma),  21 giugno 2001 (Snater) - nonche' le
difficolta'  ancora  di  recente manifestatesi, hanno consentito alla
Commissione  di  verificare  che a tutt'ora non sussiste una concreta
possibilita'   che   le   parti  raggiungano  un  accordo  in  ordine
all'adozione  di  regole  comuni  per la disciplina delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
    3.  che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione
ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990,  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, formulando alle
parti  interessate,  nonche'  alle  organizzazioni  degli  utenti, la
delibera  01/123  (proposta  di  regolamentazione  delle  prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore delle
telecomunicazioni);
    4.  che  la complessita' delle tecnologie interessanti il sistema
organizzativo   dei   servizi  di  telecomunicazione  ha  determinato
l'esigenza,  da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura
della  disciplina,  di  un  esperto  di  reti  di telecomunicazione e
sistemi di servizio;
    5.  che  con  nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali
CGIL,  CISL,  UIL  e  Confindustria  - parti firmatarie del contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   delle   imprese   del  settore
telecomunicazioni   -   hanno   confermato  le  loro  difficolta'  di
raggiungere  un  accordo,  assumendo tuttavia l'impegno di proseguire
nel confronto finalizzato al rapido raggiungimento di un'intesa;
    6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto
la  possibilita' di essere audite dalla Commissione circa i contenuti
dell'accordo,  hanno anche sottolineato che la predisposizione di una
provvisoria  regolamentazione avrebbe reso piu' difficile il percorso
negoziale gia' avviato;
    7.  che  con  nota  di  risposta del 13 giugno 2002, inviata alle
parti interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in
corso,  ha  auspicato che, anche in seguito all'esame della proposta,
le  parti  potessero  proseguire  il  negoziato  per  giungere ad una
disciplina  concordata  delle  prestazioni  indispensabili, ritenendo
inoltre  che  la  proposta  stessa  potesse  costituire  un ulteriore
elemento di impulso alla definizione in tempi brevi dell'accordo;
    8.  che  sono  decorsi  i  quindici  giorni  dalla notifica della
proposta  di provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle
parti  per  l'invio  di  osservazioni e che durante tale periodo sono
pervenute  le  osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti
in  data  27 giugno 2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in
data  1  luglio  2001;  FIALTEL  in  data 8 luglio 2002; CGIL in data
10 luglio  2002;  CONFINDUSTRIA,  in  nome  e per conto delle aziende
associate (Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel,
Albacom,  Atlanet  e  tutte  le  altre  appartenenti al settore delle
telecomunicazioni)  in data 10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in
data 11 luglio 2002; CISL FISTEL in data 24 luglio 2002;
    9.  che  in  data 2 luglio 2002 e' pervenuto il parere favorevole
dell'Unione Nazionale Consumatori;
    10.  che,  al  fine  di verificare la perdurante indisponibilita'
delle  parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni
previste  dalla  legge:  in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni
sindacali  Cobas  Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom
Cgil,  Fistel Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal
Comunicazione  ed  inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione
Industriali  di  Roma  nonche'  Albacom,  Altanet,  Blu, Omnitel, Tim
S.p.a.  Telecom  Italia S.p.a. e Wind infine, in data 18 luglio 2002,
con l'organizzazione sindacale Cisal;
    11.  che  in  data  24 luglio  2002  Confindustria e UILCOM hanno
dichiarato   di   non   avere   concluso  alcun  accordo  pur  avendo
sperimentato  un'area  di  convergenza  delle rispettive posizioni ed
hanno   chiesto   di   potere   usufruire   di  ulteriore  tempo  per
l'espletamento del negoziato;
    12.  che  dall'analisi  delle  osservazioni scritte, inviate alla
Commissione,  e  delle argomentazioni espresse dalle parti durante le
audizioni  previste  dall'art.  13,  comma  1, lettera a), sono state
tratte  indicazioni utili che consentono una revisione della proposta
cosi' come formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002;
    13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole
della proposta relative:
      a) alle  procedure  di  raffreddamento e conciliazione, essendo
meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dalle organizzazioni
sindacali di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando
procedure di durata piu' contenuta;
      b) alla  durata  nonche'  alla  disciplina  dell'intervallo tra
azioni   di   sciopero,   in   considerazione  del  limitato  impatto
sull'utenza  che  le  astensioni  dal lavoro determinano nel servizio
delle  telecomunicazioni  rispetto  ad  altri  settori,  tenuto conto
dell'elevato livello di automazione delle strutture;
    14.  che  inoltre  e' apparso opportuno predisporre un calendario
delle  franchigie,  tradizionalmente  previste  negli  altri settori,
tenuto  conto della insostituibilita' di tale servizio in determinati
periodi;
    15.  che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicita' di
servizi   alternativi   tale   da  offrire  diverse  opportunita'  di
comunicazione  (telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail),
queste  ultime  appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire
la  copertura  sia  su  tutte le fasce di popolazione che sull'intero
territorio;
    16.  che le prestazioni indispensabili individuate nella presente
regolamentazione  provvisoria  sono  quelle  previste  dal  contratto
collettivo   nazionale   delle   imprese   esercenti   i  servizi  di
telecomunicazione  con l'ulteriore previsione della garanzia relativa
alla  regolare  ricezione della segnalazione del guasto o comunque di
altro tipo di interruzione del servizio, causato all'utente;

                              Formula:
    Ai  sensi  l'apertura  dell'art.  13,  lettera a), della legge n.
146/1990,   come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000  la  seguente
regolamentazione provvisoria.

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    Le  disposizioni  di  cui alla presente proposta si applicano nei
confronti  di  tutti  i  soggetti  ed  imprese che a qualunque titolo
erogano  servizi  direttamente connessi alle funzioni di collegamento
telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia
fissa  e/o  mobile  e/o  trasmissione  dati  anche  mediante  reti di
calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica,
siti web, portali, ecc.).