LA COMMISSIONE Su proposta dei professori Santoni e Galantino, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera; Premesso: 1. che la legge n. 146/1990, all'art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla liberta' di comunicazione e che all'art. 1.2. lettera e) della medesima legge viene richiamato il servizio delle telecomunicazioni; 2. che, fino ad oggi, la disciplina delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni e' stata contenuta nell'accordo del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e le organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL, UILTE/UIL, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 5 febbraio 1993; 3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998, la Commissione ha valutato non idoneo, per la mancata indicazione della durata massima delle astensioni, nonche' dell'intervallo tra le azioni di sciopero, l'accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto, in data 30 gennaio 1997, dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SILT CSL, UILTE UIL e l'Azienda Telecom Italia Mobile S.p.a.; 4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione con delibera 00/169 del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia sia con la disciplina prevista dalla stessa legge n. 83/2000 per i lavoratori autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola di un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000 (26 ottobre 2000) entro il quale le parti interessate avrebbero dovuto adeguare - ove necessario - gli accordi alla nuova normativa; 5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti i servizi di comunicazione, sottoscritto il 28 giugno 2000 da Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, le parti si sono impegnate (art. 5) nella definizione, entro il 30 settembre 2000, delle regole di esercizio del diritto di sciopero, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000; 6. che inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina vigente ed essendo in questo periodo intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non piu' gestito in regime di monopolio, si rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero; 7. che le lacune della disciplina vigente in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la definizione di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto; la mancata previsione di un intervallo minimo tra azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi; la previsione di un calendario delle franchigie; l'indicazione della durata delle azioni di sciopero; la mancata previsione di una disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata dello sciopero); la ridefinizione delle prestazioni indispensabili; Considerato: 1. che a partire dal novembre 2000, la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere ad una definizione mediante accordo di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge, nonche' a dare attuazione agli impegni assunti con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000; 2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore delle telecomunicazioni, nonche' delle aziende che erogano tali servizi - tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000 (Telecom Italia, Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater), 3 maggio 2001 (Cgil, Cisl, Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria, Unione Industriali di Roma), 21 giugno 2001 (Snater) - nonche' le difficolta' ancora di recente manifestatesi, hanno consentito alla Commissione di verificare che a tutt'ora non sussiste una concreta possibilita' che le parti raggiungano un accordo in ordine all'adozione di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 3. che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, formulando alle parti interessate, nonche' alle organizzazioni degli utenti, la delibera 01/123 (proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore delle telecomunicazioni); 4. che la complessita' delle tecnologie interessanti il sistema organizzativo dei servizi di telecomunicazione ha determinato l'esigenza, da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura della disciplina, di un esperto di reti di telecomunicazione e sistemi di servizio; 5. che con nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Confindustria - parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore telecomunicazioni - hanno confermato le loro difficolta' di raggiungere un accordo, assumendo tuttavia l'impegno di proseguire nel confronto finalizzato al rapido raggiungimento di un'intesa; 6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto la possibilita' di essere audite dalla Commissione circa i contenuti dell'accordo, hanno anche sottolineato che la predisposizione di una provvisoria regolamentazione avrebbe reso piu' difficile il percorso negoziale gia' avviato; 7. che con nota di risposta del 13 giugno 2002, inviata alle parti interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in corso, ha auspicato che, anche in seguito all'esame della proposta, le parti potessero proseguire il negoziato per giungere ad una disciplina concordata delle prestazioni indispensabili, ritenendo inoltre che la proposta stessa potesse costituire un ulteriore elemento di impulso alla definizione in tempi brevi dell'accordo; 8. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute le osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti in data 27 giugno 2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in data 1 luglio 2001; FIALTEL in data 8 luglio 2002; CGIL in data 10 luglio 2002; CONFINDUSTRIA, in nome e per conto delle aziende associate (Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel, Albacom, Atlanet e tutte le altre appartenenti al settore delle telecomunicazioni) in data 10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in data 11 luglio 2002; CISL FISTEL in data 24 luglio 2002; 9. che in data 2 luglio 2002 e' pervenuto il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori; 10. che, al fine di verificare la perdurante indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni previste dalla legge: in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni sindacali Cobas Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom Cgil, Fistel Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal Comunicazione ed inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione Industriali di Roma nonche' Albacom, Altanet, Blu, Omnitel, Tim S.p.a. Telecom Italia S.p.a. e Wind infine, in data 18 luglio 2002, con l'organizzazione sindacale Cisal; 11. che in data 24 luglio 2002 Confindustria e UILCOM hanno dichiarato di non avere concluso alcun accordo pur avendo sperimentato un'area di convergenza delle rispettive posizioni ed hanno chiesto di potere usufruire di ulteriore tempo per l'espletamento del negoziato; 12. che dall'analisi delle osservazioni scritte, inviate alla Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), sono state tratte indicazioni utili che consentono una revisione della proposta cosi' come formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002; 13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole della proposta relative: a) alle procedure di raffreddamento e conciliazione, essendo meritevole di considerazione l'esigenza avanzata dalle organizzazioni sindacali di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando procedure di durata piu' contenuta; b) alla durata nonche' alla disciplina dell'intervallo tra azioni di sciopero, in considerazione del limitato impatto sull'utenza che le astensioni dal lavoro determinano nel servizio delle telecomunicazioni rispetto ad altri settori, tenuto conto dell'elevato livello di automazione delle strutture; 14. che inoltre e' apparso opportuno predisporre un calendario delle franchigie, tradizionalmente previste negli altri settori, tenuto conto della insostituibilita' di tale servizio in determinati periodi; 15. che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicita' di servizi alternativi tale da offrire diverse opportunita' di comunicazione (telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail), queste ultime appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire la copertura sia su tutte le fasce di popolazione che sull'intero territorio; 16. che le prestazioni indispensabili individuate nella presente regolamentazione provvisoria sono quelle previste dal contratto collettivo nazionale delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazione con l'ulteriore previsione della garanzia relativa alla regolare ricezione della segnalazione del guasto o comunque di altro tipo di interruzione del servizio, causato all'utente; Formula: Ai sensi l'apertura dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria. Art. 1. Ambito di applicazione Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.).