IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il Regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  Regolamento  della  commissione (CE) n. 1622/2000 del 24
luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  "recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il  D.D.  7  agosto 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  192  del  17  agosto  2002  relativo
all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo  alcolometrico volumico
naturale dei vini da tavola e dei vini a I.G.T.;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione  Emilia-Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato
che  nel  proprio  territorio,  per  la vendemmia 2002, le condizioni
climatiche  sfavorevoli  verificatesi  riguardano  tutte le uve ed ha
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento per alcune varieta' di viti atte alla produzione di uve
per vini spumanti;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale
repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa   ottenuti   da  varieta'  di  uve  prodotte  nella  regione
Emilia-Romagna, indicate nell'allegato 1, atte a dare vini spumanti e
vini spumanti di qualita'.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 5 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Petroli