IL DIRETTORE
                            dell'Agenzia
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1.  Approvazione  del  modello  ANR/1  riservato  ai  soggetti  non
residenti   nello  Stato,  da  utilizzare  per  le  dichiarazioni  di
identificazione  diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione
attivita'.
  1.1. E' approvato il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che
i   soggetti  non  residenti  nello  Stato  che  intendono  assolvere
direttamente   gli  obblighi  ed  esercitare  i  diritti  in  materia
d'imposta  sul  valore  aggiunto  devono utilizzare per presentare le
dichiarazioni  previste  dall'art.  35-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
     2.1.   Il  modello  di  cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
puo'  essere  utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero
dell'economia  e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia
delle  entrate  www.agenziaentrate.it,  nel  rispetto  nella  fase di
stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
  2.2.  Il  medesimo  modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti  Internet  a  condizione  che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3  E'  autorizzata  la  stampa  del modello di cui al punto 1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale
fine  il modello e' reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al
punto  2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti
che  dispongono  di  sistemi  tipografici,  idonei  a  consentirne la
riproduzione.
  3.  Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati
e cessazione attivita' all'Agenzia delle entrate.
  3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' dei
soggetti  non  residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto  ai  sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633  e  successive  modificazioni,
possono  essere  presentate in via telematica, direttamente o tramite
gli  intermediari  abilitati,  secondo  le  specifiche  tecniche  che
saranno approvate con successivo provvedimento.
  3.2.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322 e successive
modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta
su  modelli  conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con
il presente provvedimento.
Motivazioni:
  Il   decreto   legislativo  19 giugno  2002,  n.  191,  emanato  in
attuazione  della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001),
nel  recepire  la  direttiva  comunitaria  del  17 ottobre  2000,  n.
2000/65/CE,  modificativa  della  VI  direttiva IVA n. 77/388/CEE del
17 maggio  1977,  ha  introdotto  alcune  modifiche  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina
l'imposta sul valore aggiunto.
  Le  modifiche  riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non
residenti  che  pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni
di  beni  o  prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e
che  intendono  assolvere  i  relativi  adempimenti in materia di IVA
direttamente,  senza  dover ricorrere all'istituto del rappresentante
fiscale.
  Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non
residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri
diritti  in  materia  di  IVA direttamente (art. 17, secondo comma) e
definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano
avvalersi di tale possibilita' (art. 35-ter).
  Demandano,  inoltre,  ad  un  atto del direttore dell'Agenzia delle
entrate  l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la
dichiarazione  di  identificazione diretta e conseguente attribuzione
della  partita  IVA,  per  la  comunicazione  di  tutte le successive
variazioni e della cessazione dell'attivita' (art. 35-ter, comma 4).
  Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima
disposizione,  approva  il modello ANR/1, con le relative istruzioni,
che  i  soggetti  non  residenti nello Stato devono utilizzare per la
presentazione  delle  dichiarazioni  per  l'identificazione  diretta,
nonche'   per  comunicare  le  variazioni  dei  dati  successivamente
intervenute o la cessazione dell'attivita'.
  Il  soggetto  non  residente che intende assolvere direttamente gli
adempimenti  relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello
Stato   deve,  infatti,  presentare  prima  dell'effettuazione  delle
operazioni    per    le    quali    intende   adottare   il   sistema
dell'identificazione  diretta,  un'apposita  dichiarazione  presso il
competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a
mezzo  servizio  postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualita'
di  operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal
soggetto  non  residente,  attribuisce  il  numero di partita IVA. Al
riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti
rilevanti   agli  effetti  dell'IVA,  con  i  predetti  soggetti  non
residenti,   e'   stata   attribuita   all'ufficio   di  Roma  6  con
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002.
  Con   il  presente  provvedimento  si  fa  altresi'  rinvio  ad  un
successivo   atto   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  per
l'approvazione  delle  specifiche tecniche necessarie per l'invio dei
dati  contenuti  nelle  dichiarazioni di variazione dati o cessazione
attivita' che potranno essere presentate anche in via telematica.
  Viene,  infine,  disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli
di  dichiarazione  e  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per  la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Riferimenti normativi del'atto:
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative aggiunto alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  direttiva   n.  77/388/CEE  del  17  maggio  1977,  in  materia  di
armonizzazione  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari;
  direttiva  n.  2000/65/CEE  del 17 ottobre 2000, modificativa della
direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto;
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404:
regolamento  recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio
di  collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
  decreto  legislativo  19  giugno  2002,  n.  191,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30  agosto  2002: attuazione della
direttiva   2000/65/CE  relativa  alla  determinazione  del  debitore
dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  conseguenti  modifiche  alla
disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2002:
attribuzione  della  competenza  in  materia  di IVA per soggetti non
residenti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara