IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i
prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
  Vista  la  circolare  17  luglio  2000, n. 11, concernente prodotti
soggetti  a  notifica  di  etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, recante applicazione della
procedura  di  notifica  di  etichetta  di cui all'art. 7 del decreto
legislativo  n.  111 del 1992 ai prodotti a base di piante e derivati
aventi finalita' salutistiche;
  Visto l'uso fuorviante che spesso viene fatto della citazione della
procedura  di  notifica  di etichetta, con il riferimento alla stessa
nel contesto di iniziative o messaggi pubblicitari:
  Ritenuto   di   dover   prevenire  una  distorta  informazione  dei
consumatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le aziende che, previa notifica effettuata in conformita' delle
norme  citate in premessa, riportano nell'etichetta del prodotto o in
un altro strumento informativo
la  citazione  dell'avvenuta  notifica, sono tenute a farlo adottando
integralmente la seguente dizione:
    "Notificata   al   Ministero  della  salute  in  data  ..........
(specificando giorno, mese ed anno). La presente notifica non implica
accettazione,  da  parte  del Ministero della salute, di qualsivoglia
messaggio a carattere pubblicitario".