IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare; Vista la circolare 17 luglio 2000, n. 11, concernente prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, recante applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche; Visto l'uso fuorviante che spesso viene fatto della citazione della procedura di notifica di etichetta, con il riferimento alla stessa nel contesto di iniziative o messaggi pubblicitari: Ritenuto di dover prevenire una distorta informazione dei consumatori; Decreta: Art. 1. 1. Le aziende che, previa notifica effettuata in conformita' delle norme citate in premessa, riportano nell'etichetta del prodotto o in un altro strumento informativo la citazione dell'avvenuta notifica, sono tenute a farlo adottando integralmente la seguente dizione: "Notificata al Ministero della salute in data .......... (specificando giorno, mese ed anno). La presente notifica non implica accettazione, da parte del Ministero della salute, di qualsivoglia messaggio a carattere pubblicitario".