IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
        MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del
Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4;
  Vista   la   legge   3 marzo  1987,  n.  59,  recante  disposizioni
transitorie   ed   urgenti   per   il   funzionamento  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 35, 36 e 37;
  Visto  il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le
norme  di  attuazione  per  il  ripristino  del Corpo forestale dello
Stato;
  Vista  la  legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16
che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
  Vista  la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  in  particolare  il  dettato dell'art. 21 della citata legge
6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la
sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale  e,  al  tempo  stesso,  rinvia  ad un apposito decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  emanato  su  proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
foreste,  l'individuazione  delle strutture e del personale del Corpo
forestale  dello  Stato  da  dislocare  presso  lo  stesso  Ministero
dell'ambiente  e  presso  gli  enti  parco ed il relativo rapporto di
dipendenza  funzionale del Corpo forestale dagli enti parco medesimi,
per l'espletamento dei servizi di cui al medesimo art. 21 della legge
6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 giugno  1997  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre
1997,  n.  223,  recante l'istituzione degli organi del coordinamento
territoriale  del  Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, emesso
in  attuazione del disposto del citato art. 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
  Visto   in   particolare  il  dettato  dell'art.  1,  comma 1,  del
richiamato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
26 giugno  1997,  il  quale  dispone  che  "presso  ogni  ente  parco
nazionale,  costituito  o  adeguato  ai  sensi della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e'  dislocato,  ai sensi dell'art. 21 della medesima
legge,  un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato
per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui
territorio e' in tutto od in parte inserito nel parco medesimo";
  Vista  la  tabella  B allegata al citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 26 giugno 1997, contenente il personale
dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti,
dei  sovraintendenti  e  degli  ispettori dislocato in ciascuna delle
circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali;
  Vista  altresi',  la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del
7-16 luglio  1999,  con  la  quale  e'  stato annullato il richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997,
nella parte in cui si riferisce al parco nazionale dello Stelvio;
  Considerata,    alla    luce   della   declaratoria   della   Corte
costituzionale,  l'esigenza di riformulare i contenuti del richiamato
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997
e  cio'  anche  al  fine  di  modificare  la consistenza organica dei
suddetti coordinamenti territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi
della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, e successive modificazioni ed
integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a
statuto   speciale  o  province  autonome,  e'  dislocato,  ai  sensi
dell'art.  21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del
Corpo  forestale  dello  Stato  per  l'ambiente,  con  circoscrizione
coincidente con la perimetrazione del parco stesso.
  2.  Il  coordinamento  territoriale del Corpo forestale dello Stato
per  l'ambiente  opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente
parco   nazionale  nel  rispetto  dell'unitarieta'  di  struttura  ed
organizzazione  gerarchica  del  personale  del Corpo forestale dello
Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato
preposto  al  coordinamento  stesso.  Le  priorita'  degli interventi
tecnici  da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo
predisposto  dall'ente  parco  in  collaborazione  con il funzionario
responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello
Stato per l'ambiente.
  3.  Ad  ogni  coordinamento territoriale e' assegnato personale dei
ruoli  del  Corpo  forestale  dello Stato la cui specifica formazione
sara'  assicurata  mediante  corsi di specializzazione organizzati di
intesa  con  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
sulla  materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante
del  presente  decreto.  Il  personale  dei ruoli del Corpo forestale
dello  Stato  degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli
ispettori  e'  dislocato  presso  ogni coordinamento territoriale, in
ciascuna  delle  circoscrizioni  coincidenti  con  il  territorio dei
parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.
  4.  Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo
forestale  dello  Stato  sara'  esplicitamente previsto il numero dei
posti  da  ricoprire  presso  le stazioni forestali dei coordinamenti
territoriali per l'ambiente.