IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 35, 36 e 37; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare il dettato dell'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso lo stesso Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco ed il relativo rapporto di dipendenza funzionale del Corpo forestale dagli enti parco medesimi, per l'espletamento dei servizi di cui al medesimo art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1997, n. 223, recante l'istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, emesso in attuazione del disposto del citato art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto in particolare il dettato dell'art. 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, il quale dispone che "presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio e' in tutto od in parte inserito nel parco medesimo"; Vista la tabella B allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, contenente il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori dislocato in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali; Vista altresi', la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 7-16 luglio 1999, con la quale e' stato annullato il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, nella parte in cui si riferisce al parco nazionale dello Stelvio; Considerata, alla luce della declaratoria della Corte costituzionale, l'esigenza di riformulare i contenuti del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 e cio' anche al fine di modificare la consistenza organica dei suddetti coordinamenti territoriali; Decreta: Art. 1. 1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso. 2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarieta' di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. Le priorita' degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente. 3. Ad ogni coordinamento territoriale e' assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata. 4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sara' esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.