IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia
di  garanzia  del  salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11
recante  norme  in  materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 11;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 31404 del 9 agosto 2002, con il
quale  e'  stato  accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione,
conseguente  al  previsto  completamento di impianti industriali o di
opere  pubbliche  di  grandi  dimensioni nelle aree e nelle attivita'
elencate nel dispositivo;
  Ritenuto  di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale
di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori edili che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'accertamento   dello   stato   di   grave  crisi
dell'occupazione,  intervenuto  con  il decreto ministeriale n. 31404
del  9 agosto  2002,  con decorrenza 22 dicembre 2000, per ventisette
mesi,  e'  autorizzata  la corresponsione del trattamento speciale di
disoccupazione  nella  misura  prevista  dall'art. 7, legge 23 luglio
1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese
edili  ed  affini  impegnate  nell'area  e nelle attivita' di seguito
elencate:  area  del comune di Capua (Caserta); imprese impegnate nei
lavori relativi alla tratta Capua-Gricignano d'Aversa della linea TAV
-  sistema ferroviario ad alta velocita' Roma-Napoli - per il periodo
dal 22 dicembre 2000 al 21 giugno 2001.