IL DIRETTORE
                            dell'Agenzia
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Ambito di efficacia.
  1.1. Il   presente  provvedimento  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti  danneggiati  dagli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia nel
periodo  tra  il  27 settembre  ed  il  2 ottobre  1998  e  che hanno
usufruito  della  sospensione  dei  termini  relativi  ai  versamenti
diretti  dei  tributi  dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999 per
effetto  delle  ordinanze  del  Ministro  dell'interno  n.  2873  del
19 ottobre  1998  (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n.
2908  del  30 dicembre  1998  (Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
1999),  n.  3064  del  6 luglio  2002  (Gazzetta Ufficiale n. 164 del
6 luglio  2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
299 del 23 dicembre 2000).
2. Ripresa dei versamenti diretti.
  2.1. I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1. devono versare l'importo
relativo  ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto  i  cui  termini sono scaduti nel periodo della sospensione,
nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione
relativa  all'anno  1998,  ripartito  fino a un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo a decorrere dal 16 novembre 2002.
  2.2. Con  le  stesse modalita' e negli stessi termini devono essere
effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali,
dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il
periodo  d'imposta 1998 sulla base delle dichiarazioni presentate per
tale  periodo  e  i  versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il
periodo  d'imposta  1999 i cui termini di versamento sono scaduti nel
periodo della sospensione.
  2.3. Le  disposizioni  di cui al punto 2.2 si applicano anche per i
versamenti  delle  imposte  dovute,  e non corrisposte nel periodo di
sospensione,   sulla   base   delle   dichiarazioni   presentate  dai
contribuenti  con  periodi  di  imposta  non  coincidenti  con l'anno
solare.
3. Versamento di altri tributi.
  3.1. I  versamenti  di  tributi  diversi da quelli disciplinati nei
punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo
di  sospensione,  devono  essere  effettuati  ripartendoli  fino a un
massimo  di  quindici  rate trimestrali di pari importo a partire dal
16 novembre 2002.
4. Modalita' di versamento.
  4.1.  Per  i  versamenti  di  cui  ai  punti precedenti, i soggetti
interessati  devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i
singoli  tributi  e  le  relative  modalita'  di compilazione saranno
stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
  4.2. La  ripresa  della  riscossione dei versamenti sospesi avviene
senza aggravio di sanzioni e interessi.
Motivazioni.
  L'ordinanza  n. 3098 del 14 dicembre 2000 del Ministro dell'interno
(Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 23 dicembre 2000) ha previsto dal 1
giugno  2002  il  recupero  dei  tributi dovuti e non corrisposti per
effetto   delle  sospensioni  di  cui  alle  ordinanze  n.  2873  del
19 ottobre  1998  (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n.
2908  del  30 dicembre  1998  (Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
1999)  e  n.  3064  del  6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del
6 luglio 2000).
  In  esecuzione della citata ordinanza n. 3098, occorre stabilire le
modalita' per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per
effetto delle sospensioni di che trattasi.
  Atteso  che  l'art.  3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
statuisce  che  le  disposizioni  tributarie  non  possono  prevedere
adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore  o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in esse
espressamente  previste,  si  e'  reso  necessario fissare il termine
della  prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 novembre
2002.
  La  riscossione  dei  tributi sospesi avviene mediante ripartizione
delle somme dovute fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di
pari importo.
  Il   presente  provvedimento  si  applica  ai  soggetti  che  hanno
beneficiato  delle  sospensioni dei termini disposte con le ordinanze
del  Ministro  dell'interno  n.  2873  del  19 ottobre 1998 (Gazzetta
Ufficiale  n.  249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998
(Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio
2002  (Gazzetta  Ufficiale  n.  164  del 6 luglio 2000) e n. 3098 del
14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000).
Riferimenti normativi dell'atto:
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  27 luglio  2000,  n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al
Ministro  delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di
sospendere   o   differire   con   proprio  decreto  il  termine  per
l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati
da eventi eccezionali;
  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  art.  3,  comma 2 secondo cui le
disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico
dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al
sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore o
dell'adozione  dei  provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previste;
  ordinanza  del  Ministro  dell'interno  n. 2873 del 19 ottobre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998);
  ordinanza  del  Ministro  dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999);
  ordinanza  del Ministro dell'interno n. 3064 e n. 3064 del 6 luglio
2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000);
  ordinanza  del  Ministro  dell'interno  n.  3098  14 dicembre  2000
(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000);
  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  art.  23,  che ha
trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e
delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 settembre 2002
                                 p. Il direttore dell'Agenzia: Befera