IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  16,  comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che
istituisce  il  Fondo  nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali  nel  settore del commercio e turismo e che affida a questo
Comitato la definizione dei progetti strategici da realizzare nonche'
dei  criteri  e  delle  modalita' per la gestione del cofinanziamento
nazionale,  su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  l'art.  52,  commi 79 e 80, della legge 28 dicembre 2001, n.
448  (legge finanziaria 2002) che prevede modifiche alle disposizioni
previste dal citato art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997 e dalle
norme di attuazione;
  Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 100 (Gazzetta Ufficiale
n.  269/1998), recante direttive per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Ritenuto  di  dover modificare la predetta delibera n. 100/1998, in
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 52, commi 79 e 80,
della legge n. 448/2001;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome reso in data
18 aprile 2002;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  punto  5.1  della  delibera  5 agosto 1998, n. 100/1998, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali
nel  settore  del  commercio  e del turismo, istituito con l'art. 16,
comma  2,  della  legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite
delle  risorse  a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento
dei  programmi  attuativi regionali approvati ai sensi del successivo
punto  6,  in  misura  non  superiore  al  90%  della  quota pubblica
complessiva  di finanziamento degli interventi previsti, aumentata al
95%  per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
  Le   regioni   hanno   facolta',   a   partire  dagli  stanziamenti
sull'esercizio  2000,  di applicare le medesime percentuali di cui al
presente punto anche ai programmi gia' presentati.
  I  programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non
sono presi in considerazione".
    Roma, 14 giugno 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti