IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968
e  successive  modifiche,  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la
denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Soave" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita
"Soave   Superiore"   ed   approvato   il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio per la tutela dei vini
Soave e Recioto di Soave in data 11 agosto 1999 intesa ad ottenere la
modifica   della  denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  e
nell'ambito  di  detto  disciplinare di produzione, il riconoscimento
della sottozona "Colli Scaligeri" ai sensi dell'art. 4, comma 3 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  sopra  indicata  domanda e la
proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione   di  origine  controllata  "Soave",  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002;
  Considerato  che  sono  pervenute, nei modi e nei termini previsti,
istanze  da parte dell'Associazione degli industriali della provincia
di Verona, dalla Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a., Cossano Belbo
(Cuneo),  dalla  casa  vinicola Bennati S.p.a., Cazzano di Tramignana
(Verona),  dal produttore Leonildo Pieropan, Soave (Verona) intese ad
ottenere:
    a) variazioni al disposto del comma 3 dell'art. 5 con riferimento
ai termini di commercializzazione dei vini;
    b) variazioni  al  comma  4  dell'art.  7 per quanto attiene alle
modalita' di confezionamento dei vini;
    c) osservazioni  in  merito  all'aumento di produzione della resa
uva/ha dei vini di che trattasi;
  Preso  atto  dell'avviso  favorevole  espresso dal Consorzio per la
tutela dei vini Soave e Recioto di Soave circa la variazione proposta
al disposto del comma 3 dell'art. 5 del disciplinare di produzione di
che  trattasi  con  riferimento ai termini di commercializzazione dei
vini della denominazione di origine controllata "Soave";
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  nel corso della riunione del 24 e 25
luglio  2002  di  doversi accogliere la sola proposta di modifica dei
termini di commercializzazione del prodotto di cui sopra;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Soave",  in  conformita'  al parere espresso dal Comitato
soprarichiamato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Soave",  approvato  con decreto del Presidente
della   Repubblica   21  agosto  1968,  e  successive  modifiche,  e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
norme entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.