IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave in data 11 agosto 1999 intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Soave" e nell'ambito di detto disciplinare di produzione, il riconoscimento della sottozona "Colli Scaligeri" ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002; Considerato che sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze da parte dell'Associazione degli industriali della provincia di Verona, dalla Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a., Cossano Belbo (Cuneo), dalla casa vinicola Bennati S.p.a., Cazzano di Tramignana (Verona), dal produttore Leonildo Pieropan, Soave (Verona) intese ad ottenere: a) variazioni al disposto del comma 3 dell'art. 5 con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini; b) variazioni al comma 4 dell'art. 7 per quanto attiene alle modalita' di confezionamento dei vini; c) osservazioni in merito all'aumento di produzione della resa uva/ha dei vini di che trattasi; Preso atto dell'avviso favorevole espresso dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave circa la variazione proposta al disposto del comma 3 dell'art. 5 del disciplinare di produzione di che trattasi con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave"; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002 di doversi accogliere la sola proposta di modifica dei termini di commercializzazione del prodotto di cui sopra; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave", in conformita' al parere espresso dal Comitato soprarichiamato; Decreta: Art. 1. 1.1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.