IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  h), punto 4, che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico,
qualora  le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni
da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita "cuvee" nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera f), punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  del Dipartimento dello sviluppo economico della
regione  Toscana,  con  il  quale  la  stessa  ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2002,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    Brunello  di  Montalcino;  Carmignano; Chianti; Chianti Classico;
Pagadebit  di  Romagna;  Vernaccia  di  San Gimignano; Vino Nobile di
Montepulciano;   Ansonica   Costa  dell'Argentario;  Barco  Reale  di
Carmignano  o  Rosato  di  Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin
Santo  di  Carmignano  occhio  di pernice; Bianco della Valdinievole;
Bianco  dell'Empolese;  Bianco  di  Pitigliano;  Bianco Pisano di San
Torpe';  Bolgheri  e  sottozona  Sassicaia;  Candia dei Colli Apuani;
Capalbio;   Colli  dell'Etruria  Centrale;  Colli  di  Luni;  Colline
Lucchesi;  Cortona; Elba; Montecarlo; Montecucco; Monteregio di Massa
Marittima;   Montescudaio;   Morellino  di  Scansano;  Moscatello  di
Montalcino;  Orcia;  Parrina;  Pomino;  Rosso di Montalcino; Rosso di
Montepulciano;  San  Gimignano;  Sant'Antimo;  Sovana;  Val  d'Arnia;
Valdichiana;  Val  di  Cornia;  Vin  Santo del Chianti; Vin Santo del
Chianti Classico; Vin Santo di Montepulciano.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei  vini spumanti V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 del
presente  articolo,  sono  autorizzate  per  le  varieta'  di vite di
seguito indicate:
    Albana  B.;  Albarola  B.;  Aleatico  N.;  Alicante  Couschet N.;
Ancellotta  N.;  Ansonica  B.;  Barbera;  Narsaglina N.; Biancone B.;
Bonamico   N.;   Bracciola  Nera  N.;  Cabernet  Franc  N.;  Cabernet
Sauvignon.; Caloria N.; Canaiolo Bianco B.; Canaiolo Nero N.; Cantina
Nera  N.; Chardonnay B.; Ciliegiolo N.; Clairette B.; Colombana Nera;
Colorino  N.;  Durella  B.;  Foglia Tonda N.; Gamay N.; Grechetto B.;
Greco  B.;  Groppello  di S. Stefano N.; Groppello Gentile; Livornese
Bianca  B.;  Malvasia  Bianca di Candia B.; Malvasia Bianca Lunga B.;
Malvasia N.; Malvasia Nera di Brindisi N.; Malvasia Nera di Lecce N.;
Mammolo  N.;  Mazzese N.; Merlot N.; Montepulciano N.; Moscato Bianco
B.;  Muller  Thurgau B.; Pinot Bianco B.; Pinot Grigio G.; Pinot Nero
N.;  Pollera  Nera N.; Riesling B.; Riesling Italico B.; Roussane B.;
Sangiovese  N.; Sauvignon B.; Schiava Gentile; Semillon B.; Syrah N.;
Teroldego  N.;  Traminer  Aromatico R8; Trebbiano Toscano B.; Verdea
B.; Verdello B.; Verdicchio Bianco B.; Vermentino B.; Vermentino Nero
N.; Vernaccia di S. Gimignano B.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato  o  saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 11 settembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate