IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Vista   la   legge   14 maggio  1981,  n.  219/1981,  e  successive
modificazioni;
  Visto  in  particolare  il  decreto-legge  28 febbraio 1984, n. 19,
convertito,  con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che
all'art.  2  stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici fissa il
costo comunale di intervento per la determinazione del contributo per
la  ricostruzione  di  cui  all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n.
219/1981, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 novembre 2000,
con  cui  tale  e' stato determinato per il 1999 in lire 1.014.000 al
mq;
  Ritenuto di provvedere per gli anni 2000 e 2001;
  Considerato  che,  dai  dati ISTAT, la variazione percentuale fatta
registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di
un fabbricato residenziale, e' risultata, per il 2000 pari a +3 e per
il 2001 pari a +1,9;
  Considerato che, sulla base di tali variazioni il costo per il 2000
risulta  di lire 1.044.420, pari ad Euro 539,40 e per il 2001 di lire
1.064.264, pari a Euro 549,65;
                              Decreta:
  1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione
di  cui  all'art.  9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni,   il  costo  di  intervento,  al  netto  dell'IVA,  e'
stabilito  per  il  2000  in  Euro 539,40  al  mq  e  per  il 2001 in
Euro 549,65;
  2. L'IVA  e'  in  accollo  spese dei privati, salvo quanto previsto
dall'art.  12,  punto  3  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, e
successive proroghe.
    Roma, 2 settembre 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi