IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerata  l'eccezionale  ondata  di  maltempo  che ha colpito il
territorio dell'isola d'Elba il giorno 4 settembre 2002;
  Considerato  che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno  causato  gravi  pregiudizi  al  tessuto economico e sociale ed
interruzioni di importanti collegamenti viari;
  Vista  la  nota  n.  426  in  data  4  settembre  2002 dell'ufficio
territoriale  della  prefettura  di  Livorno  che  evidenzia  i danni
arrecati  dal  nubifragio  del  4  settembre u.s. diffusi sull'intero
territorio dell'isola d'Elba;
  Vista  la  nota  della  regione  Toscana  n. 101/13997/10.9.1 del 5
settembre  2002  con  la quale viene richiesta la deliberazione dello
stato di emergenza;
  Ritenuta  la  necessita'  di  attuare con ogni urgenza una serie di
interventi  straordinari  ed  in deroga alla normativa vigente per il
superamento   dell'emergenza,   ricorrendo  nel  caso  di  specie,  i
presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n. 225, e' dichiarato, fino al 30 settembre 2003, lo
stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba in relazione agli
eventi atmosferici verificatisi il 4 settembre 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2002
                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi