IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, avente ad
oggetto  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione
dello straniero;
  Vista  la  legge  30  luglio  2002,  n. 189, recante "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo";
  Visto,  in  particolare,  l'art. 33, comma 6, della citata legge n.
189  del  2002,  che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalita'
di  calcolo  e  di  corresponsione  delle  somme  di  cui al comma 3,
lettera a)  del  medesimo  art.  33,  nonche'  le  modalita'  per  la
successiva    imputazione   delle   stesse   sia   per   far   fronte
all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  dei compiti previsti dallo
stesso  art.  33,  sia  in  relazione alla posizione contributiva del
lavoratore  interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali;
  Visto  che il citato art. 33, comma 6, demanda altresi' al Ministro
del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  determinazione  delle
modalita'  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti
ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
  Ritenuto,  ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del
lavoratore  interessato,  di assumere, quale parametro di riferimento
per  la  determinazione  del  contributo forfettario di cui al citato
comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per
i  lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403,  come  modificato  dall'art.  7,  comma 6, del decreto-legge 12
settembre  1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638;
  Ritenuto   di   applicare,  per  i  fini  predetti,  la  misura  di
contribuzione  prevista  dall'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 22
maggio  1993,  n.  155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  243,  per  i rapporti di lavoro superiori a 24 ore
settimanali;
  Tenuto  conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1403 del 1971, e
successive  modificazioni,  e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad
Euro   268   per   la  posizione  contributiva  ed  assicurativa  del
lavoratore;
  Tenuto  conto,  altresi',  dell'intesa  raggiunta  tra il Ministero
dell'interno  ed  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali
circa  la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del
citato  art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota
pari ad Euro 22;
  Visto   l'art.  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3,
lettera a),  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, e' determinato in
misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma
1,  della  legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della
ricevibilita'   della   dichiarazione   di   emersione,  il  predetto
contributo  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale mediante
bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.