LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
               L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI
                       SERVIZI RADIOTELEVISIVI

di seguito denominata "Commissione":
    a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11
settembre   2002,  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali  per
l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 10 della regione
Toscana (Pisa);
    b) visto  il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del  Senato  della  Repubblica,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
    c) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
    d) ritenuto  di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
    e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                              Dispone:
  Nei   confronti   della   RAI  radiotelevisione  italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
all'elezione  suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 10 della
regione  Toscana  (Pisa)  per  il 27 ottobre 2002 e si applicano alla
programmazione  radiotelevisiva  destinata  ad  essere  irradiata nel
territorio  della  regione  Toscana.  Esse  hanno  effetto dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella  Gazzetta  Ufficiale  e  cessano  di  avere efficacia il giorno
successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.