IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                               sentito
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela
dell'ozono  stratosferico e dell'ambiente", modificata dalla legge 16
giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera h),
e comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio" e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante "Norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali";
  Visto  il  regolamento  (CE) 2037/2000, concernente le sostanze che
riducono  lo  strato di ozono, ed in particolare l'art. 16, commi 1 e
2;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  3  ottobre  2001
"Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon";
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141,
"Regolamento  recante  norme  per  lo  smaltimento  in  discarica dei
rifiuti  e  per  la  catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica";
  Vista  la  decisione della Commissione europea n. 2000/532/CE del 3
maggio  2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, concernente
l'elenco dei rifiuti;
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo
in  materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed
altri  interventi  per il rilancio delle attivita' produttive", ed in
particolare l'art. 1, comma 15;
  Tenuto  conto  del  documento ANPA del novembre 1998 "Linee guida e
criteri  di  valutazione  dei parametri di efficacia ambientali delle
attivita' di recupero dei beni durevoli dismessi";
  Considerata  la  necessita'  di  stabilire  le  norme tecniche e le
modalita'  per  la  prevenzione  delle  emissioni  in atmosfera delle
sostanze  lesive contenute in talune apparecchiature fuori uso che si
verificano nelle diverse fasi di smaltimento delle stesse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera h), e comma 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le norme
tecniche  e  le  modalita'  per  la  prevenzione  delle  emissioni in
atmosfera  delle  sostanze  lesive  durante le operazioni di recupero
dalle apparecchiature fuori uso.