IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  n.  349/1986  recante  "Istituzione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e norme in materia di
danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  concernente  "Nuovi
interventi  in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, comma 4,
che  dispone  che  gli  ambiti compresi negli interventi di interesse
nazionale  sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentiti i comuni interessati;
  Visto  il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
  Vista  la  nota  della  giunta  regionale - Assessorato ambiente ed
energia  della  regione  Lombardia  dell'11 novembre 1999, protocollo
T1.1999/60421, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da
bonificare di interesse nazionale dell'area di Cerro al Lambro;
  Visto   il   decreto   ministeriale  18  settembre  2001,  n.  468,
"Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale"  che  individua l'area di Cerro al Lambro come intervento
di bonifica di interesse nazionale;
  Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11090/RIBO/DI/B, con
la  quale si trasmette al comune di Cerro al Lambro e, per conoscenza
alla  regione  Lombardia,  la  proposta di perimetrazione del sito ai
sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;
  Vista  la  nota protocollo 10548 OG/GM del 7 dicembre 2001, con cui
il  comune  di  Cerro  al  Lambro  manifesta  il proprio assenso alla
perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
  Considerato  che  la perimetrazione proposta individua l'area nella
quale  sara'  eseguita  un'analisi  storica  delle  attivita'  svolte
all'interno   del   perimetro  al  fine  di  censire  tutte  le  aree
potenzialmente   contaminate,   salvo  l'obbligo  di  procedere  alla
bonifica  delle  aree  esterne  al  perimetro che dovessero risultare
inquinate;
  Considerato  che sulle aree perimetrate sara' effettuata la fase di
caratterizzazione   per   accertare   le   effettive   condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aree  da  sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli
eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza d'emergenza, nonche',
sulla  base  dei  risultati  della  caratterizzazione,  ai  necessari
interventi  di  messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al
presente decreto. La cartografia ufficiale e' conservata in originale
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in
copia conforme presso la regione Lombardia.
  L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto
a  quelle  porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e
che  attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non
sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.
  Il  perimetro  potra'  essere  modificato  con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero
emergere  altre  aree  con  una possibile situazione di inquinamento,
tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti  analitici  e/o
interventi di bonifica.