IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione"; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali"; Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali e interventi a favore delle attivita' culturali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali"; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali" e in particolare l'art. 3, che prevede la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione concernente il 2002, emanata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali il 5 febbraio 2002; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che prevede l'adozione del Piano per l'arte contemporanea a partire dal 2002; Considerato che il Piano ha lo scopo di consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporea, anche mediante l'acquisizione d'opere di artisti italiani e stranieri, che la nozione di patrimonio pubblico va intesa in senso estensivo e che a tal fine devono essere definite forme di coordinamento e collaborazione con le regioni e le autonomie locali; Considerato che per provvedere agli adempimenti necessari ad attivare tale collaborazione si dovra' comunque ricorrere alle risorse messe a disposizione dal Piano per finanziare le attivita' propedeutiche e di gestione; Considerata pertanto l'opportunita' che il Piano per l'arte contemporanea nel 2002, anno di prima applicazione, rivesta carattere sperimentale anche al fine di creare le condizioni che consentano a partire dal 2003 di attuare una strategia concordata con le regioni e le autonomie locali; Tenuto conto della proposta del direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: E' adottato il Piano per l'arte contemporanea 2002 come indicato nell'allegato A del presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' inviato per la registrazione agli organi competenti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2002 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380