IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217,  art.  18,  recante norme per la rettifica da apportare ai testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto  direttoriale  5  agosto  2002  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 197 del 23 agosto 2002,
concernente:  "Modifica  al  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta o "Vallee d'Aoste
";
  Considerato  che  per mero errore materiale al comma 10 dell'art. 5
del  disciplinare  di  produzione  dei  vini di che trattasi e' stato
inserito  il seguente periodo: "Fatta eccezione per il "Valle d'Aosta
Blanc  de  Morgex et de La Salle o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et
de  La Salle, che dovra' essere vinificato ed eventualmente affinato,
prima  dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione
prevista all'art. 3, comma 9";
  Considerato  che  all'art.  5,  comma 10 del decreto direttoriale 5
agosto  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  197  del  23 agosto 2002, andava precisato che la possibilita' di
consentire  le  operazioni  di  vinificazione  fuori  della  zona  di
produzione   doveva   comprendere  tutte  le  tipologie  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o  "Vallee
d'Aoste";
  Ritenuto  pertanto  necessario doversi procedere alla rettifica del
comma  10,  dell'art.  5  del  disciplinare  di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o  "Vallee
d'Aoste";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il comma 10 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste",  annesso  al decreto direttoriale 5 agosto 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 197 del 23 agosto
2002, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
    "Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  eventuale  affinamento
obbligatorio   della  denominazione  di  origine  controllata  "Valle
d'Aosta  o "Vallee d'Aoste devono essere effettuate nell'ambito delle
rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.
  Tuttavia  e'  facolta'  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei   vini,   consentire  che  le  suddette  operazioni  di
vinificazione  e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche
da  aziende  aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive
zone di produzione ma nell'ambito della regione.".
  2.  Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto
direttoriale 5 agosto 2002.
  3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - della Repubblica italiana.
    Roma, 23 settembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate