IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per
la  rivendicazione  delle  produzioni  dei  vini  V.Q.P.R.D.  per  la
campagna vendemmiale 2002-2003;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  26  novembre 1996 con il quale e'
stata  revocata  la  denominazione  di  origine  controllata dei vini
"Bianco  di  Scandiano",  e'  stata  riconosciuta la denominazione di
origine  controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000, recante modificazione
al disciplinare di produzione sopracitato;
  Vista  l'istanza  presentata  dai produttori del comune di Cavriago
(Reggio  Emilia)  intesa  ad  ottenere  l'inclusione di una ulteriore
parte  del  territorio  amministrativo  dello  stesso  nella  zona di
produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini a denominazione di
origine  controllata  "Colli  di Scandiano e di Canossa" per tutte le
tipologie;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulla
sopracitata istanza;
  Vista  la  relazione  della  Commissione  tecnica  costituita dalla
regione  Emilia-Romagna  e  dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche,  in  merito  alla  sussistenza  dei  requisiti
previsti  per  l'inclusione di una parte ulteriore del territorio del
comune  di  Cavriago  nella zona di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa";
  Vista  la  delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio
di tutela dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Colli  di  Scandiano  e di Canossa"
formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002;
  Ritenuto  di dover accogliere le istanze degli interessati relative
all'inserimento  di una ulteriore parte del territorio amministrativo
del  comune  di  Cavriago  nella  zona di produzione delle uve atte a
produrre  i  vini  a  denominazione  di origine controllata "Colli di
Scandiano e di Canossa";
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato
con decreto direttoriale 31 luglio 2000, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al presente decreto le cui misure entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2002.