IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000, recante modificazione al disciplinare di produzione sopracitato; Vista l'istanza presentata dai produttori del comune di Cavriago (Reggio Emilia) intesa ad ottenere l'inclusione di una ulteriore parte del territorio amministrativo dello stesso nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" per tutte le tipologie; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza; Vista la relazione della Commissione tecnica costituita dalla regione Emilia-Romagna e dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti per l'inclusione di una parte ulteriore del territorio del comune di Cavriago nella zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"; Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 settembre 2002; Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative all'inserimento di una ulteriore parte del territorio amministrativo del comune di Cavriago nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa"; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto direttoriale 31 luglio 2000, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.