IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista   l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Pantalonificio  I.A.P.,
inoltrata  presso  la competente Direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  25 luglio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei  lavoratori in data 3 giugno 2002 stabilisce per un periodo di 12
mesi, decorrente dal 17 giugno 2002, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  -  come  previsto dal Contratto
collettivo  nazionale del settore industria abbigliamento applicato -
a  31  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari a 43 unita' di cui 5 part-time, ed in particolare: 2
da 24 ore settimanali a 20 ore settimanali, 1 da 28 ore settimanali a
23  ore settimanali, 1 da 20 ore settimanali a 15 ore settimanali e 1
da  20  ore  settimanali  a  16  ore  settimanali  -  su  un organico
complessivo di 59 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 17 giugno 2002 al 16 giugno
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio
I.A.P.,  con  sede  in  Ponte  dell'Olio - (Piacenza) unita' di Ponte
dell'Olio  (Piacenza)  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
43  unita'  di  cui  5 part-time,  ed  in  particolare:  2  da 24 ore
settimanali  a  20  ore settimanali, 1 da 28 ore settimanali a 23 ore
settimanali,  1  da 20 ore settimanali a 15 ore settimanali e 1 da 20
ore settimanali a 16 ore settimanali su un organico complessivo di 59
unita'.